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Ordinanza

Ordinanza n. 205/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l’annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Teramo in data 22 giugno 2026, prot. -OMISSIS-, recante revoca del nulla osta al lavoro subordinato precedentemente rilasciato in data 10 aprile 2025 in favore del ricorrente; - di ogni atto allo stesso preordinato, presupposto, consequenziale e connesso;

Giustizia amministrativa202600318

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato precedentemente rilasciato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Teramo che aveva revocato il nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in suo favore. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti, consequenziali e connessi. Il testo dell'ordinanza non specifica i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. La domanda cautelare è stata esaminata ai sensi dell'art. 55 c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia del provvedimento di revoca impugnato. Nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, il Collegio ha ritenuto sussistente con evidenza il periculum in mora, individuato nel rischio di espulsione del ricorrente dal territorio nazionale e nella perdita del posto di lavoro, regolarmente instaurato dal 22 ottobre 2025. Il giudice ha dichiarato di prescindere, in questa fase, da ogni considerazione sul fumus boni iuris. È stata fissata l'udienza pubblica per la trattazione di merito al 28 aprile 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda cautelare è stata accolta con sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei diritti o della dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il giudice amministrativo può accogliere la domanda di sospensione quando risulti con evidenza il periculum in mora, anche rinviando ogni valutazione sul fumus boni iuris alla fase di merito, nei limiti della sommaria delibazione propria della tutela cautelare.
  • Il rischio di espulsione dal territorio nazionale e la perdita di un rapporto di lavoro regolarmente instaurato costituiscono pregiudizi cautelativamente rilevanti ai fini della sospensione dell'efficacia della revoca di un nulla osta al lavoro subordinato.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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