Ordinanza n. 205/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l’annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Teramo in data 22 giugno 2026, prot. -OMISSIS-, recante revoca del nulla osta al lavoro subordinato precedentemente rilasciato in data 10 aprile 2025 in favore del ricorrente; - di ogni atto allo stesso preordinato, presupposto, consequenziale e connesso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato precedentemente rilasciato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Teramo che aveva revocato il nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in suo favore. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti, consequenziali e connessi. Il testo dell'ordinanza non specifica i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. La domanda cautelare è stata esaminata ai sensi dell'art. 55 c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia del provvedimento di revoca impugnato. Nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, il Collegio ha ritenuto sussistente con evidenza il periculum in mora, individuato nel rischio di espulsione del ricorrente dal territorio nazionale e nella perdita del posto di lavoro, regolarmente instaurato dal 22 ottobre 2025. Il giudice ha dichiarato di prescindere, in questa fase, da ogni considerazione sul fumus boni iuris. È stata fissata l'udienza pubblica per la trattazione di merito al 28 aprile 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda cautelare è stata accolta con sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei diritti o della dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, il giudice amministrativo può accogliere la domanda di sospensione quando risulti con evidenza il periculum in mora, anche rinviando ogni valutazione sul fumus boni iuris alla fase di merito, nei limiti della sommaria delibazione propria della tutela cautelare.
- Il rischio di espulsione dal territorio nazionale e la perdita di un rapporto di lavoro regolarmente instaurato costituiscono pregiudizi cautelativamente rilevanti ai fini della sospensione dell'efficacia della revoca di un nulla osta al lavoro subordinato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 30 lug 2026Ordinanza n. 1466/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 30 lug 2026Ordinanza n. 1416/2026 - Roma, Sezione 5
- Ordinanza · 30 lug 2026Ordinanza n. 1421/2026 - Roma, Sezione 1
- Ordinanza · 30 lug 2026Ordinanza n. 4228/2026 - Roma, Sezione 4T
- Ordinanza · 30 lug 2026Ordinanza n. 4230/2026 - Roma, Sezione 4T
- Ordinanza · 30 lug 2026Ordinanza n. 4231/2026 - Roma, Sezione 4T
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →