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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03284/2025 del 27/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 27/06/2024. Dal testo emerge che il gravame mirava a contestare la dichiarazione di responsabilità: con il primo motivo si lamentava, in modo ritenuto generico e perplesso, un vizio già dedotto in appello; con il secondo, il terzo e il quinto motivo si censurava la motivazione sulla prova dell'elemento soggettivo, sulla selezione delle massime di esperienza e sulla ricostruzione del fatto come monosoggettivo o concorsuale. Con il quarto motivo si deduceva la mancata assunzione di una prova decisiva, collegata alla richiesta di rinnovazione istruttoria in appello. La Corte ha ritenuto che tali censure fossero, in larga parte, generiche, non specifiche e comunque dirette a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e una diversa ricostruzione del fatto, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre chiarito che la doglianza sulla prova decisiva era non consentita, perché il ricorso era riferito al rigetto di una richiesta ex art. 603, comma 1, c.p.p. e non a una richiesta ex art. 603, comma 2, c.p.p. relativa a prove sopravvenute o scoperte dopo il primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato la genericità e la non specificità dei motivi, l'inammissibile richiesta di rivalutazione del merito probatorio e l'erroneo inquadramento processuale della doglianza sulla mancata assunzione della prova decisiva. In conseguenza dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.

    La mancata assunzione di una prova decisiva è deducibile in cassazione solo nei limiti previsti dalla norma, e nel caso richiamato dalla Corte solo con riferimento al rigetto di una richiesta ex art. 603, comma 2, c.p.p.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Il rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria ex art. 603, comma 1, c.p.p. è censurabile soltanto come vizio della motivazione, quando la decisione presenti lacune o manifeste illogicità su punti decisivi.

  • art. 603, comma 1, c.p.p.

    Il rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria in appello, se riferito a prove già disponibili, non integra di per sé un motivo autonomo di nullità o di prova decisiva, ma va scrutinato come possibile vizio motivazionale.

  • art. 603, comma 2, c.p.p.

    La deduzione della mancata assunzione di una prova decisiva è ammessa soltanto quando si tratta di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione i motivi devono essere specifici e correlati alla motivazione della sentenza impugnata; censure generiche o meramente apparenti sono inammissibili.
  • Non è consentito in cassazione sollecitare una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, salvo l'allegazione di specifici travisamenti decisivi.
  • Il controllo di legittimità sulla motivazione non permette alla Corte di sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito né di confrontare la decisione con modelli argomentativi esterni; occorre verificare solo la coerenza strutturale della sentenza secondo i parametri da essa stessa utilizzati.
  • In tema di prova indiziaria, la scelta delle massime di esperienza è sottratta al sindacato di legittimità, salvo che il ragionamento sia in realtà fondato su una congettura e non su una vera massima di esperienza.
  • La mancata assunzione di una prova decisiva è deducibile in cassazione nei termini strettamente previsti dalla disciplina sulla rinnovazione istruttoria in appello, distinguendo tra prove sopravvenute o scoperte dopo il primo grado e prove già disponibili.
  • La richiesta di rinnovazione istruttoria in appello, se già disattesa dal giudice di merito con motivazione congrua, non può essere semplicemente riproposta in cassazione come mezzo per ottenere un nuovo esame del merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della provaInutilizzabilità della provaNullità processuale

Testo integrale

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