Cassazione Civile, Ordinanza n. 02088/2025 del 29/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da una serie di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati tra le parti dal 1997 al 2011. Il lavoratore ha chiesto che fosse dichiarata illegittima la clausola di apposizione del termine, con conseguente accertamento di un rapporto subordinato a tempo indeterminato e condanna dell'ente all'assunzione, oltre all'indennità ex art. 32, commi 5 e 6, l. n. 183/2010. La Corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado, escludendo dal computo dei 36 mesi i periodi lavorati tra il 1997 e il 2001 perché disciplinati dalla l. n. 230/1962, e i periodi tra il 1 gennaio 2008 e il 31 marzo 2009 per il regime transitorio dell'art. 1, comma 43, l. n. 247/2007, concludendo così per il mancato superamento del limite massimo. In Cassazione il ricorrente ha denunciato, con il primo motivo, la violazione dell'art. 5, comma 4-bis, d.lgs. n. 368/2001 per avere la Corte territoriale escluso dal computo i contratti anteriori al 2001; con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 1, comma 43, lett. b), l. n. 247/2007, sostenendo che anche i contratti del periodo transitorio dovevano essere conteggiati ai fini del superamento dei 36 mesi ove la successione abusiva fosse proseguita. Il controricorrente ha resistito, sostenendo la correttezza del ragionamento della Corte d'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo erronea l'esclusione dal computo dei 36 mesi dei contratti già ricadenti nel regime della l. n. 230/1962, perché ciò che rileva è la durata complessiva della successione di contratti a termine fra le stesse parti e non la sola legittimità originaria del singolo termine. Ha invece dichiarato inammissibile il secondo motivo per mancata impugnazione incidentale della specifica questione, già rigettata in primo grado e quindi coperta da giudicato. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., la Corte ha confermato sostanzialmente l'esito di primo grado, dichiarando la violazione dell'art. 5, comma 4-bis, d.lgs. n. 368/2001 e condannando l'ente al pagamento in favore del lavoratore di una somma pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori, con regolazione delle spese come indicato nel dispositivo.
Norme richiamate
art. 5, comma 4-bis, d.lgs. n. 368/2001
"qualora per effetto di successione di contratti a termine ... il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi ... il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato"
Ai fini della verifica del limite massimo di 36 mesi vanno computati tutti i contratti a termine successivi tra le stesse parti, comprensivi di proroghe e rinnovi e indipendentemente dalle interruzioni tra un contratto e l'altro; il limite opera come presidio contro l'abusiva reiterazione dei contratti a termine.
art. 1, comma 43, l. n. 247/2007
"il periodo di lavoro già effettuato ... si computa, insieme ai periodi successivi ... ai fini della determinazione del periodo massimo ... decorsi quindici mesi"
I periodi di lavoro già svolti prima dell'entrata in vigore della legge confluiscono nel conteggio della durata complessiva ai fini del limite dei 36 mesi; la disciplina transitoria non giustifica l'esclusione automatica di rapporti anteriori.
art. 1, comma 43, lett. b), l. n. 247/2007
La questione relativa alla computabilità dei contratti del periodo transitorio non è stata esaminata nel merito in Cassazione perché il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di appello incidentale e per la formazione del giudicato interno.
art. 1, comma 40, l. n. 247/2007
La modifica introduttiva del comma 4-bis all'art. 5 del d.lgs. n. 368/2001 attrae nel computo anche i contratti già conclusi prima della novella, in funzione della verifica del superamento del limite complessivo.
La Corte ha deciso nel merito senza rinvio perché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
art. 32, commi 5 e 6, l. n. 183/2010
Richiamato dalla domanda originaria come parametro dell'indennizzo richiesto per l'illegittima apposizione del termine.
art. 230/1962
La Corte ha precisato che la disciplina previgente non consente di escludere dal computo, per il solo fatto di essere legittimi al tempo della stipula, i contratti che devono essere considerati ai fini del limite complessivo di durata introdotto dalla normativa successiva.
art. 1, secondo comma, lett. a), l. n. 230/1962
Richiamata solo per chiarire che il d.P.R. sulle attività stagionali riguarda la diversa ipotesi del carattere stagionale dell'attività lavorativa, non quella delle scritture del personale artistico e tecnico.
art. 1, lett. e), l. n. 230/1962
I contratti rientranti in questa ipotesi devono essere computati nel limite massimo di durata della successione di contratti a termine.
Direttiva 1999/70/CE
È richiamata come fonte dell'obbligo degli Stati membri di adottare misure idonee a prevenire l'abuso derivante dalla successione di contratti a tempo determinato.
Massime di principio
- Ai fini del divieto di abuso nella successione di contratti a termine, ciò che rileva è la durata complessiva dei rapporti fra le stesse parti, non la sola validità originaria del singolo termine apposto in base alla disciplina vigente al momento della stipula.
- Nel computo del limite massimo legale di durata dei contratti a termine vanno inclusi anche i rapporti anteriori alla novella che ha introdotto il limite, se la norma successiva li richiama espressamente nel conteggio complessivo.
- L'esclusione dal computo della durata massima è ammessa solo nei casi espressamente previsti dalla legge; non può essere ricavata in via sistematica dalla mera natura artistica o settoriale dell'attività del datore di lavoro.
- Nel settore dello spettacolo, la nozione di "ragioni obiettive" che giustificano la reiterazione dei contratti a termine deve essere interpretata in modo rigoroso e restrittivo, richiedendo circostanze precise e concrete, non la sola temporaneità delle singole produzioni.
- Un motivo di ricorso è inammissibile quando investe una questione già coperta da giudicato interno per mancata impugnazione della relativa statuizione di primo grado.
- Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c.
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