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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06640/2026 del 18/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che, riformando la decisione di primo grado, aveva rideterminato la pena in mesi quattro di reclusione per il delitto di bancarotta semplice. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza della responsabilità penale, sostenendo in sostanza che la Corte territoriale avesse erroneamente ricostruito il ruolo dei soggetti coinvolti e che l'imputato non dovesse rispondere delle violazioni contestate. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., richiamando la memoria depositata in appello e valorizzando elementi quali la collaborazione, l'incensuratezza e il ruolo sostanziale rivestito nella vicenda.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo sostanzialmente diretto a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove, operazione non consentita in sede di legittimità, e comunque ha giudicato non manifestamente illogica la motivazione della Corte d'appello, la quale aveva affermato la responsabilità dell'imputato quale amministratore di diritto, evidenziando anche che, pure seguendo la tesi difensiva di un suo distacco dalla gestione, restavano a suo carico i doveri di tenuta delle scritture contabili e di vigilanza, oltre alla consapevolezza dei relativi obblighi derivante da precedenti esperienze gestorie. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, osservando che il diniego dell'art. 131-bis c.p. era stato adeguatamente motivato in appello con riferimento alla mancata tenuta delle scritture contabili e alla finalità di agevolare gli effettivi gestori in danno dei creditori; la difesa si era limitata a richiamare elementi già considerati ai fini della mitigazione della pena. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessa e congiunta delle peculiarità concrete della fattispecie, considerando modalità della condotta, grado di colpevolezza ed entità del danno o del pericolo; nel caso concreto il beneficio è stato escluso perché la motivazione di merito era congrua e la difesa non aveva allegato elementi decisivi ulteriori.

  • art. 133, primo comma, c.p.

    È il parametro che orienta il giudizio sulla tenuità del fatto, imponendo di considerare modalità della condotta, intensità del dolo o grado della colpa ed entità del danno o del pericolo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentita una rivalutazione del compendio probatorio né la sostituzione della propria lettura dei fatti a quella resa nei precedenti gradi, salvo vizi logici o giuridici rilevanti nei limiti del sindacato di legittimità.
  • In tema di bancarotta semplice documentale, l'amministratore di diritto non può andare esente da responsabilità invocando l'affidamento a soggetti estranei della tenuta della contabilità: grava su di lui, oltre alla corretta scelta del professionista incaricato, anche un dovere di controllo sul suo operato.
  • La colpa dell'imprenditore o dell'amministratore può sussistere anche quando la gestione contabile sia stata materialmente affidata ad altri, se permane in capo al soggetto apicale un obbligo di vigilanza sulle scritture e sui libri contabili.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto va esclusa quando la motivazione di merito valorizzi la gravità concreta della condotta, la funzione agevolatrice rispetto ai gestori effettivi e il danno arrecato ai creditori, specie se gli elementi invocati dalla difesa risultino già considerati ai fini del trattamento sanzionatorio.
  • La deduzione dell'art. 131-bis c.p. richiede una specifica allegazione delle circostanze concrete che fondano la particolare tenuità; un richiamo generico a collaborazione e incensuratezza non impone di per sé il riconoscimento del beneficio.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta sempliceImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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