Cassazione Penale, Sentenza n. 20679/2023 del 16/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha respinto il riesame del sequestro preventivo di un'autovettura Bentley, immatricolata nel Principato di Andorra e di proprietà del marito della ricorrente. La ricorrente deduceva: illegittima applicazione del Codice Doganale dell'Unione e diritto di libera circolazione/esenzione IVA per uso privato e occasionale; carenza o apparenza di motivazione circa il periculum in mora; erronea configurazione del reato di contrabbando con riferimento all'evasione dell'IVA; violazione del principio di proporzionalità del sequestro.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione e interesse: il veicolo è di proprietà del marito (terzo rispetto al procedimento penale) e soltanto il proprietario può chiedere la restituzione, conferendo al difensore una procura speciale ex art. 100 c.p.p. La ricorrente, in quanto indagata ma non proprietaria, non ha dimostrato un interesse concreto e attuale alla restituzione e non può ottenere con il riesame una pronuncia sul fumus commissi delicti. Per tali ragioni la Corte non è entrata nel merito delle censure sostanziali. È stata inoltre irrogata la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Regolamento (UE) n. 2446/2015 (Codice Doganale dell'Unione), artt. 124, 214, 215
La ricorrente invocava la disciplina del CDU per sostenere la legittima circolazione/esenzione dall'obbligo doganale; la Corte non ha deciso sul merito in quanto ha ritenuto il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione.
Art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la motivazione circa il periculum in mora e la proporzionalità del sequestro; la Corte ha osservato che tali censure non potevano essere valutate perché manca l'interesse concreto dell'indagata a ottenere la restituzione del bene.
Art. 292, d.P.R. 43/1973 (contrabbando)
La ricorrente sosteneva che l'evasione IVA non integrerebbe il reato di contrabbando; la Corte non ha esaminato la questione di merito, avendo dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione.
Art. 42 C.D.U.
Richiamato in relazione al principio di proporzionalità; la Corte ha rilevato la censura ma non l'ha valutata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
Norma richiamata dalla Corte per affermare che il proprietario terzo del bene sequestrato deve conferire al difensore una procura speciale per impugnare il sequestro in sede di riesame.
Applicato per disporre, insieme alle spese processuali, il versamento di una somma alla cassa delle ammende (Euro 3.000,00) in caso di ricorso inammissibile, richiamando anche la giurisprudenza costituzionale pertinente (Corte cost. n. 186/2000).
Sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in tema di applicabilità delle sanzioni pecuniarie previste dall'art. 616 c.p.p. e della valutazione della colpa nella determinazione dell'ammenda; la Corte ha ritenuto non sussistere colpa grave nella fattispecie ma ha comunque disposto il versamento equitativo.
Massime di principio
- Solo il proprietario del bene sequestrato (terzo rispetto al procedimento penale) ha interesse concreto e legittimazione a chiedere la restituzione del bene; l'impugnazione della misura cautelare reale proposta da un indagato non proprietario è generalmente inammissibile.
- Se il proprietario è terzo, la relativa impugnazione deve essere promossa da un difensore munito di procura speciale ex art. 100 c.p.p.; l'assenza di tale procura comporta l'inammissibilità del ricorso.
- L'indagato non può ottenere, tramite il riesame del sequestro reale, una pronuncia sul fumus commissi delicti come mezzo per influire sul merito dell'accusa; l'interesse dell'indagato deve essere diretto alla restituzione del bene.
- Le censure sul vizio di motivazione, sulla sussistenza del periculum in mora o sulla proporzionalità della misura sono pertinenti ma saranno esaminate solo se chi impugna dimostra interesse concreto alla restituzione; in assenza di tale interesse il giudice non entra nel merito.
- In casi che coinvolgono beni immatricolati o registrati all'estero (es. Principato di Andorra) è necessario valutare separatamente le norme doganali e fiscali applicabili (IVA vs diritti doganali), ma le questioni sostanziali richiedono che il ricorrente sia legittimato a impugnare il sequestro per ottenere un esame di merito.
- L'inammissibilità del ricorso per vizi formali o di legittimazione può comportare sanzioni economiche ai sensi dell'art. 616 c.p.p., dunque è importante valutare preventivamente la legittimazione e la procura prima di proporre impugnazioni.
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