Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 03899/2023 del 09/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto del perfezionamento della definizione agevolata della lite tributaria e ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Ha inoltre disposto che le spese restassero a carico della parte che le aveva anticipate, secondo la disciplina richiamata dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un'associazione dilettantistica sportiva aveva impugnato davanti al giudice tributario un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2008, con cui erano state contestate maggiori IRES, IRAP e IVA. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente, ma la CTR aveva ribaltato la decisione accogliendo l'appello dell'Agenzia delle Entrate e compensando le spese. L'associazione aveva quindi proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, mentre l'Agenzia aveva resistito con controricorso. Nel corso del giudizio di legittimità, però, l'Avvocatura dello Stato ha comunicato che l'associazione aveva aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dall'art. 6, comma 2-ter, del d.l. n. 119 del 2018, con integrale versamento delle somme dovute, chiedendo l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere; successivamente la stessa ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il perfezionamento della definizione agevolata di una controversia tributaria, con integrale pagamento delle somme dovute, rende improcedibile la prosecuzione del giudizio di merito e di legittimità per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
  • Quando la lite fiscale è definita mediante la procedura agevolata prevista dalla legge, il giudice deve dichiarare l'estinzione del processo senza esaminare i motivi di ricorso proposti contro la sentenza impugnata.
  • In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata della controversia tributaria, le spese rimangono a carico della parte che le ha anticipate, secondo la previsione speciale applicabile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.