Cassazione Civile, Ordinanza n. 03899/2023 del 09/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto del perfezionamento della definizione agevolata della lite tributaria e ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Ha inoltre disposto che le spese restassero a carico della parte che le aveva anticipate, secondo la disciplina richiamata dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un'associazione dilettantistica sportiva aveva impugnato davanti al giudice tributario un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2008, con cui erano state contestate maggiori IRES, IRAP e IVA. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente, ma la CTR aveva ribaltato la decisione accogliendo l'appello dell'Agenzia delle Entrate e compensando le spese. L'associazione aveva quindi proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, mentre l'Agenzia aveva resistito con controricorso. Nel corso del giudizio di legittimità, però, l'Avvocatura dello Stato ha comunicato che l'associazione aveva aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dall'art. 6, comma 2-ter, del d.l. n. 119 del 2018, con integrale versamento delle somme dovute, chiedendo l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere; successivamente la stessa ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso.
Norme richiamate
art. 6, comma 2-ter, d.l. n. 119 del 2018
la definizione agevolata della controversia, una volta perfezionata con integrale versamento delle somme dovute, determina la cessazione della materia del contendere e comporta l'estinzione del giudizio
art. 6, comma 13, terzo periodo, d.l. n. 119 del 2018
le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate
Massime di principio
- Il perfezionamento della definizione agevolata di una controversia tributaria, con integrale pagamento delle somme dovute, rende improcedibile la prosecuzione del giudizio di merito e di legittimità per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
- Quando la lite fiscale è definita mediante la procedura agevolata prevista dalla legge, il giudice deve dichiarare l'estinzione del processo senza esaminare i motivi di ricorso proposti contro la sentenza impugnata.
- In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata della controversia tributaria, le spese rimangono a carico della parte che le ha anticipate, secondo la previsione speciale applicabile.
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