Cassazione Penale, Ordinanza n. 02545/2025 del 21/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili, de plano, i ricorsi, applicando l'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Ha conseguentemente condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non è stata affrontata nel merito la responsabilità penale, già definita in appello con sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Bari aveva pronunciato sentenza ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. nei confronti di due imputati, in un contesto di concordato in appello. Entrambi hanno proposto ricorso per cassazione. Il primo ricorrente ha dedotto il mancato approfondimento di una causa di non punibilità ex art. 129 c.p.p. Il secondo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 344-bis c.p.p. e alla disciplina transitoria di cui all'art. 2, comma 3, l. n. 134 del 2021, lamentando inoltre l'omessa declaratoria di estinzione dei reati per intervenuta prescrizione. La Suprema Corte ha ritenuto che tali censure non rientrassero nei limiti del ricorso ammissibile contro la sentenza resa all'esito del concordato in appello, poiché non attinenti alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero o a un contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo. Ha inoltre osservato che la prescrizione sarebbe maturata dopo la sentenza che ha ratificato il concordato e che la tesi della retroattività dell'improcedibilità era manifestamente infondata alla luce della norma transitoria richiamata.
Norme richiamate
La sentenza resa all'esito del concordato in appello limita fortemente i motivi di ricorso per cassazione, ammettendoli solo nei casi relativi alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e alla difformità della decisione rispetto al contenuto concordato.
La deduzione del mancato approfondimento di una causa di non punibilità non è, di per sé, uno dei motivi di ricorso ammissibili contro la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., se non rientra nei limiti specifici sopra indicati.
La censura relativa all'improcedibilità per superamento dei termini non è stata ritenuta rilevante, perché la disciplina transitoria invocata esclude l'applicazione retroattiva nel caso concreto.
art. 2, comma 3, l. n. 134 del 2021
La norma transitoria esclude la retroattività della disciplina dell'improcedibilità richiamata dal ricorrente.
Consente la declaratoria di inammissibilità de plano dei ricorsi che non superano il vaglio preliminare di ammissibilità nei casi disciplinati dalla disposizione.
Massime di principio
- Nel concordato in appello, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per vizi che incidano sulla formazione del consenso della parte, sul consenso del pubblico ministero o sulla difformità della decisione del giudice rispetto all'accordo intervenuto.
- Non è deducibile con ricorso per cassazione, contro la sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., la mera richiesta di ulteriori verifiche su cause di non punibilità o su questioni estranee ai limiti specifici di impugnazione.
- La disciplina dell'improcedibilità introdotta dalla riforma non opera retroattivamente quando la norma transitoria la esclude espressamente.
- Se la prescrizione viene in rilievo solo dopo la sentenza che ha ratificato il concordato, essa non incide sulla validità della decisione impugnata in cassazione in quel giudizio.
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