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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21404/2025 del 06/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni per l'esonero. La decisione impugnata è stata quindi mantenuta ferma, con mancato riconoscimento della continuazione richiesta.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello chiedendo il riconoscimento della continuazione ex art. 81, comma 2, c.p. tra i fatti oggetto del procedimento e un precedente reato di rapina impropria per il quale era già intervenuta condanna irrevocabile. La doglianza era fondata sull'assunto che i diversi episodi fossero avvinti dal medesimo disegno criminoso. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché la sentenza impugnata aveva correttamente applicato la giurisprudenza di legittimità in tema di continuazione, valorizzando l'assenza di elementi idonei a dimostrare che, al momento della rapina, l'imputato avesse già programmato, anche solo in linea generale, l'ulteriore condotta violenta o minacciosa posta in essere oltre due mesi dopo nei confronti di agenti di polizia penitenziaria.

Norme richiamate

  • art. 81, comma 2, c.p.

    La continuazione richiede la prova del medesimo disegno criminoso, desumibile da precisi elementi indizianti; nel caso concreto tale prova è stata esclusa.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    Richiamata per la condanna del ricorrente al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende, in assenza di ragioni di esonero.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione tra reati diversi presuppone la dimostrazione di un medesimo disegno criminoso, che non può essere affermato in via meramente assertiva ma deve risultare da precisi elementi indizianti.
  • La brevità del lasso temporale tra i fatti può costituire un indice della unitarietà del disegno criminoso, ma da sola non basta se mancano ulteriori elementi convergenti.
  • Quando il ricorso per cassazione si fonda su una richiesta di continuazione priva di specifici elementi dimostrativi del programma criminoso unitario, il motivo può essere ritenuto manifestamente infondato e il ricorso dichiarato inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di ragioni di esonero, al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MateriePena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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