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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35791/2023 del 25/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 28/02/2023 che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per plurimi reati di estorsione (capi D), E), K) e L). Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 297, comma 3, c.p.p. e vizio di motivazione in riferimento alla mancata retrodatazione della decorrenza dei termini della custodia cautelare alla precedente ordinanza eseguita nel dicembre 2019 nel procedimento "Rinascita Scott". Sosteneva che i reati estorsivi (2017-2019) erano anteriori e desumibili da atti e intercettazioni raccolte nel RIT 1247/18 e da un'informativa depositata nel luglio 2019, quindi la Corte di merito avrebbe dovuto ritenere sussistenti i presupposti per la retrodatazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità. Ha ritenuto inconferente il profilo relativo alla "contestazione aperta" di partecipazione ad associazione di 'ndrangheta, osservando che non risultava dimostrabile un vincolo qualificato o teleologico tra la partecipazione associativa e le singole estorsioni contestate. Quanto alla richiesta di retrodatazione, la Corte ha ricordato che, pur potendo operare la retrodatazione tra procedimenti distinti ma pendenti davanti alla stessa autorità, essa richiede che i reati siano anteriori e che il quadro indiziario fondante la seconda ordinanza fosse già desumibile al momento della prima. La Corte ha ritenuto il motivo generico e inidoneo a dimostrare che l'informativa del luglio 2019 fosse, per tutti i reati contestati a Giofrè, idonea a costituire il compendio indiziario rilevante; inoltre l'accertamento di tale questione avrebbe richiesto un'analisi di merito non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 297 cod. proc. pen.

    Riferito al tema della retrodatazione della decorrenza dei termini della custodia cautelare: la Corte valuta la possibilità di retrodatazione in presenza di reati anteriori e di un quadro indiziario già desumibile al momento della prima ordinanza; la desumibilità richiede la concreta disponibilità per l'A.G. di valutare la rilevanza del compendio probatorio, non la mera acquisizione temporale di singoli atti.

  • Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006 (Librato)

    Giurisprudenza richiamata in merito ai criteri applicativi per la retrodatazione: occorrono anteriorità dei reati e desumibilità del quadro indiziario alla data della prima ordinanza.

  • Sez. 4, n. 16343 del 29/03/2023 (D'Onofrio)

    Recentissima pronuncia richiamata per precisare che la desumibilità comporta, di regola, la effettiva elaborazione da parte del P.M. di un'analisi idonea a rappresentare il compendio indiziario per tutti i reati e per tutti i soggetti coinvolti; non è sufficiente la mera quantità di atti senza che risulti la concreta possibilità per il P.M. di valutarne sincronicamente la rilevanza.

Massime di principio

  • Per ottenere la retrodatazione della decorrenza dei termini della custodia cautelare tra procedimenti distinti occorre dimostrare due presupposti: a) i reati della seconda ordinanza siano anteriori alla prima e b) il quadro indiziario a fondamento della seconda ordinanza fosse già desumibile al momento della prima.
  • La "desumibilità" non si valuta sul semplice dato cronologico di acquisizione di atti (intercettazioni, informativa, fascicoli): è necessario dimostrare che alla data della prima ordinanza l'Autorità Giudiziaria (P.M.) avesse concretamente la possibilità di valutare la rilevanza di quei dati in modo sincrono e articolato per i reati e i soggetti specifici.
  • La mera allegazione del fascicolo o di un'informativa non sostituisce la necessità di fornire un puntuale confronto tra il compendio indiziario disponibile all'epoca e quello poi utilizzato; se la questione richiede accertamenti di merito la cassazione la dichiara inammissibile.
  • Contestazioni generiche (es. 'contestazione aperta' o asserti non specificati) sono poco efficaci: è necessario indicare documenti, passaggi probatori o specifici elementi che provino la disponibilità e l'idoneità del materiale probatorio alla data rilevante.
  • Chi propone ricorso per questi motivi deve essere consapevole del rischio di inammissibilità e delle eventuali condanne alle spese e a sanzioni pecuniarie in caso di motivazioni vaghe o non provate.

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