Cassazione Civile, Ordinanza n. 22571/2023 del 26/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Ha inoltre disposto l'integrale compensazione delle spese di lite, ravvisando giusti motivi nella complessità e novità delle questioni di diritto dedotte nei motivi di ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, con tre motivi, l'ordinanza ex art. 739 c.p.c. del Tribunale di Biella che aveva respinto il suo reclamo contro il decreto di omologazione di un piano del consumatore. La controversia traeva origine dall'omologazione, da parte del tribunale, del piano del consumatore presentato dalla debitrice; il creditore aveva quindi proposto reclamo e, successivamente, ricorso per cassazione. Tuttavia, prima della decisione, il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso.
Norme richiamate
Richiamato come base dell'ordinanza del tribunale sul reclamo avverso il decreto di omologazione.
La rinuncia al ricorso determina l'estinzione del giudizio.
In combinazione con l'art. 390 c.p.c. consente la declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione in caso di rinuncia.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso depositata dalla parte ricorrente comporta l'estinzione del processo.
- In caso di estinzione per rinuncia, la Corte può compensare integralmente le spese quando ricorrano giusti motivi, come la complessità o la novità delle questioni prospettate.
- Quando il ricorso viene definito per rinuncia, la Corte non entra nel merito dei motivi di impugnazione già dedotti.
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