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Sentenza

Sentenza del 23/06/2020 n. 3112 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Massima n. 44/2020 - Imposte e tasse in genere - Rriscossione delle Imposte - Importi dovuti a seguito di controllo formale ex art. 36 ter del D.P.R n 600 del 1973 - Comunicazione dell'esito del controllo - Necessità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il giudizio riguardava due cartelle di pagamento relative agli anni d’imposta 2007 e 2008, emesse a seguito del controllo formale delle dichiarazioni ai sensi dell’art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973. Il contribuente lamentava che le cartelle fossero state emesse senza la preventiva comunicazione dell’esito del controllo, necessaria a consentirgli di interloquire con l’Amministrazione prima dell’iscrizione a ruolo. Dopo il rigetto del ricorso da parte della CTP di Napoli e la conferma della decisione in appello, la Cassazione aveva accolto il motivo relativo all’omessa comunicazione e rinviato alla CTR. In sede di rinvio, l’Agenzia non ha dimostrato che la comunicazione fosse stata notificata con modalità idonea a provarne la ricezione.

La decisione

La CTR ha accolto l’appello, riformato la sentenza di primo grado e annullato entrambe le cartelle impugnate. Ha ritenuto decisivo che l’Ufficio non avesse provato la notifica della comunicazione dell’esito del controllo formale; la mera indicazione dell’invio nella cartella non è stata considerata prova sufficiente. L’Agenzia delle Entrate è stata condannata alle spese: 1.000 euro per il doppio grado di merito e 1.500 euro per il giudizio in Cassazione, con pagamento dell’intera somma al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • Art. 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La Commissione osserva da granitica giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione il principio secondo cui è nulla la cartella di pagamento che non sia preceduta dalla comunicazione dell'esito del controllo formale, in ciò differenziandosi dalla comunicazione della liquidazione della maggiore imposta dovuta a seguito di controllo automatizzato, la cui eventuale omissione non incide sull'esercizio del diritto di difesa e non determina alcuna nullità (Ordinanza 15654/2019).

    Nel controllo formale la comunicazione preventiva dell’esito è necessaria e la sua omissione comporta la nullità della cartella. L’Amministrazione deve inoltre provarne l’invio con modalità che diano certezza della data di ricezione; la sola menzione dell’invio nella cartella non basta.

  • Art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La Commissione osserva da granitica giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione il principio secondo cui è nulla la cartella di pagamento che non sia preceduta dalla comunicazione dell'esito del controllo formale, in ciò differenziandosi dalla comunicazione della liquidazione della maggiore imposta dovuta a seguito di controllo automatizzato, la cui eventuale omissione non incide sull'esercizio del diritto di difesa e non determina alcuna nullità (Ordinanza 15654/2019).

    Per la liquidazione conseguente al controllo automatizzato, l’omissione della comunicazione non determina, di per sé, la nullità della cartella, a differenza di quanto previsto per il controllo formale ex art. 36-ter.

  • Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 68/E del 16 luglio 2001, paragrafo 7

    con la circolare 68/E del 16 luglio 2001 (paragrafo 7), è stato puntualizzato che la comunicazione degli esiti del controllo deve essere inviata mediante avviso di ricevimento, al fine di acquisire certezza sulla data di ricevimento della stessa

    La comunicazione dell’esito del controllo formale deve essere inviata con avviso di ricevimento, così da consentire di accertare con certezza quando è stata ricevuta.

Massime di principio

  • Quando la cartella deriva da un controllo formale ex art. 36-ter, l’esito del controllo deve essere comunicato al contribuente prima dell’iscrizione a ruolo, per garantirgli un’effettiva interlocuzione con l’Amministrazione.
  • Spetta all’Amministrazione provare la notifica della comunicazione preventiva con modalità idonee a documentarne la ricezione e la relativa data. La semplice indicazione dell’invio nella cartella non dimostra l’avvenuta notifica.
  • Non va confuso il controllo formale ex art. 36-ter con il controllo automatizzato ex art. 36-bis: secondo il principio applicato nella decisione, l’omissione della comunicazione nel secondo caso non determina automaticamente la nullità della cartella.

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