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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29104/2025 del 06/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione era proposto contro la sentenza della Corte di appello di Roma del 2 dicembre 2024. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che l'unico nucleo censurato riguardava la determinazione degli aumenti di pena per la c.d. continuazione interna. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che la pluralità di persone offese non consentisse di considerare le condotte come una pluralità di reati autonomi ai fini del trattamento sanzionatorio, o comunque contestava il criterio seguito nel calcolo degli aumenti. La Corte ha ritenuto tali deduzioni manifestamente infondate, osservando che la pluralità di persone offese integra una pluralità di reati, eventualmente unificati dalla continuazione, perché le condotte offendono vittime distinte.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondate le doglianze sulla determinazione degli aumenti di pena in relazione alla continuazione interna, affermando che, in presenza di plurime persone offese, le condotte corrispondono a una pluralità di reati, eventualmente unificabili dal vincolo della continuazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende; la somma è determinata equitativamente in relazione alle questioni dedotte.

Massime di principio

  • Quando una condotta offende persone diverse, la presenza di più persone offese è indice di una pluralità di reati, anche se tra i fatti possa operare il vincolo della continuazione.
  • Le censure meramente riproduttive o prive di reale consistenza giuridica in tema di calcolo degli aumenti di pena per continuazione sono manifestamente infondate e comportano l'inammissibilità del ricorso.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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