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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38818/2021 del 07/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società estera per il pagamento del corrispettivo di un contratto di consulenza e assistenza relativo alla costruzione di un impianto di produzione di energia elettrica in Oman. La società ingiunta aveva proposto opposizione deducendo, tra l'altro, la nullità del contratto perché inserito in una operazione commerciale asseritamente illecita e realizzata da propri funzionari per appropriarsi di parte dei compensi; aveva inoltre sostenuto la novazione del rapporto. Il tribunale respingeva l'opposizione e accoglieva la domanda di manleva nei confronti dei due funzionari, ritenendoli responsabili per aver fatto apparire un fittizio contratto di consulenza con una società riconducibile a terzi, lucrando una differenza di provvigioni. In appello i due funzionari contestavano: la giurisdizione del giudice italiano in presenza di clausola che richiamava le corti inglesi; la mancata applicazione della legge inglese scelta contrattualmente; e nel merito la responsabilità posta a fondamento della manleva. La Corte d'appello dichiarava inammissibili i primi due motivi e reputava sostanzialmente non specifica la censura sulla manleva. In cassazione i ricorrenti deducevano un solo motivo di falsa applicazione dell'art. 14 della l. n. 218/1995, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe dovuto applicare il diritto inglese scelto dalle parti e che la sua disapplicazione sarebbe possibile solo in caso di contrasto con l'ordine pubblico italiano. La Suprema Corte ha però rilevato che la ratio decidendi della sentenza impugnata era esclusivamente processuale: l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità, poiché i ricorrenti non avevano criticato la reale argomentazione del tribunale ma avevano richiamato una norma sbagliata, relativa all'accertamento del diritto straniero. Il ricorso non si confrontava dunque con la statuizione di inammissibilità, ma solo con una questione di merito non esaminata dalla Corte territoriale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che il motivo proposto non censurava la vera ragione posta a base della decisione d'appello, ossia la declaratoria di inammissibilità per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c., ma insisteva solo sulla pretesa applicazione della legge inglese. Poiché la decisione di appello era sorretta da una autonoma ratio processuale non attaccata in modo pertinente, il ricorso non era idoneo a scalfire la sentenza impugnata. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese in favore delle controricorrenti ed è stato altresì dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 14 l. n. 218/1995

    è richiamato dai ricorrenti per sostenere la necessità di applicare la legge inglese; la Corte osserva che la norma disciplina un diverso profilo, cioè le modalità di accertamento del diritto straniero da parte del giudice italiano, e non fonda la censura proposta.

  • art. 342 c.p.c.

    la Corte d'appello aveva dichiarato inammissibili alcuni motivi di gravame per difetto di specificità, perché non si confrontavano con le argomentazioni del tribunale; la Cassazione reputa che tale ratio processuale non sia stata adeguatamente censurata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    in caso di ricorso dichiarato inammissibile dopo il 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002, relativo all'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità.

  • art. 14 del contratto

    le parti avevano pattuito un richiamo alle corti inglesi e alla legge inglese; tuttavia la Corte di merito ha ritenuto che la censura in appello non fosse specificamente costruita su tale pattuizione nel modo necessario per superare la motivazione di primo grado.

Massime di principio

  • Quando una sentenza d'appello è sorretta da una ratio processuale autonoma, come l'inammissibilità del motivo per difetto di specificità, il ricorso per cassazione deve censurare specificamente quella ratio; la critica al solo merito è inidonea a provocare la cassazione della decisione.
  • Il motivo di ricorso è inammissibile se non si confronta con la concreta motivazione della sentenza impugnata e si limita a riproporre questioni astratte o diverse da quelle poste a fondamento del decisum.
  • La deduzione della lex contractus o del diritto straniero è irrilevante in cassazione se la decisione di merito ha definito la censura in rito per mancata specificità dell'appello e tale statuizione non viene attaccata.
  • La clausola che richiama un foro o una legge straniera non consente di superare, in sede di impugnazione, il requisito della specificità dei motivi: occorre sempre confutare le argomentazioni effettivamente poste a base della decisione precedente.
  • Se il ricorso è proposto dopo il 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLegge applicabileGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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