Cassazione Penale, Ordinanza n. 25878/2026 del 10/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di merito che aveva affermato la sua responsabilità per un reato in materia di stupefacenti, sostenendo in sostanza che la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove fossero errate. Dal testo emerge che il ricorso riproponeva censure già formulate in appello e mirava a contestare la valutazione del materiale probatorio e la qualificazione giuridica del fatto. In particolare, il ricorrente contestava il diniego dell'ipotesi di lieve entità, mentre la decisione di merito aveva ritenuto non trascurabile l'offensività della condotta, riferita all'illecita detenzione e cessione di un quantitativo rilevante di hashish destinato a un numero non esiguo di consumatori.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché reiterativo dei motivi di appello e perché fondato su censure non consentite in sede di legittimità, in quanto dirette a rimettere in discussione la ricostruzione del fatto e l'apprezzamento delle prove. Ha ritenuto congrua e adeguata la motivazione dei giudici di merito, esente da manifesta illogicità. Ha inoltre condiviso il diniego della lieve entità del fatto, evidenziando la rilevante offensività della condotta. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
In caso di ricorso inammissibile, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera riproposizione dei motivi di appello o nella richiesta di una nuova valutazione del fatto e delle prove.
- La motivazione del giudice di merito è insindacabile in cassazione quando sia congrua, adeguata e priva di manifesta illogicità, essendo il controllo di legittimità limitato alla tenuta logico-giuridica della decisione.
- Nel reato in materia di stupefacenti, l'ipotesi di lieve entità può essere esclusa quando la condotta presenti una non trascurabile offensività, desumibile anche dal quantitativo rilevante di sostanza detenuta o ceduta e dalla destinazione a un numero significativo di consumatori.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo cause di esonero, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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