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Ordinanza

Ordinanza n. 277/2026 - Roma, Sezione 5Q

Per l'annullamento -previa tutela cautelare - -del provvedimento di diniego emesso dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad in data 25/9/2025, Prot. n. 10216-8, notificato in data 2/10/2025, con il quale veniva respinta la richiesta di Visto nazionale per motivi di studio -nonché di tutti gli altri atti preordinati, connessi e consequenziali, ancorchè non conosciuti.

Giustizia amministrativa202514463

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di visto nazionale per motivi di studio emesso dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego, notificato il 2 ottobre 2025, con cui l'Ambasciata d'Italia a Islamabad aveva respinto la richiesta di visto nazionale per motivi di studio, chiedendone l'annullamento previa tutela cautelare. Dal testo emerge che il diniego era fondato, secondo quanto prospettato dall'Ufficio procedente, sul difetto di prova del requisito economico. Il provvedimento gravato risultava adottato inaudita altera parte; il ricorrente ha quindi chiesto una misura cautelare.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti per accogliere l'istanza cautelare collegiale. Ha sospeso il diniego e ordinato alla Sede diplomatica di Islamabad di riesaminare il provvedimento in contraddittorio con il ricorrente, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, al fine di accertare definitivamente la questione relativa alla prova del requisito economico. La valutazione dell'esito del riesame è stata fissata alla camera di consiglio del 10 febbraio 2026. La liquidazione delle spese della fase cautelare è stata rinviata alla decisione definitiva.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Il TAR lo ha applicato quale base normativa per l'accoglimento dell'istanza cautelare, la sospensione del diniego e l'ordine di riesame da parte dell'Amministrazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando un diniego amministrativo in materia di visto per studio è fondato sul difetto di prova del requisito economico e risulta adottato senza un adeguato contraddittorio con l'interessato, il giudice amministrativo può sospenderne cautelarmente l'efficacia e ordinare all'autorità diplomatica il riesame in contraddittorio.
  • Il riesame disposto in sede cautelare deve essere svolto dall'amministrazione entro il termine fissato dal giudice e deve consentire l'interlocuzione dell'interessato sugli elementi posti a fondamento del diniego, ai fini dell'accertamento definitivo del requisito economico.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePartecipazione procedimentale

Testo integrale

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