Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 12848/2025 del 13/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso su ricorso di una società fotografica per euro 39.040,00 oltre interessi, indicati come saldo della fattura n. 30/2016 relativa alla cessione buyout, per dodici mesi dalla prima uscita, di trentadue immagini realizzate per i marchi della resistente. In primo grado il tribunale aveva accolto l'opposizione della società ingiunta, revocando il decreto perché la creditrice non aveva fornito piena prova del credito e, in particolare, non del fatto che il servizio fotografico fosse stato commissionato dalla resistente. In appello la società ricorrente sosteneva invece che la domanda monitoria non riguardasse il prezzo di un servizio fotografico commissionato, ma il corrispettivo dovuto per l'illecita e non autorizzata utilizzazione delle fotografie sul sito internet, nel catalogo, in fiere e nei punti vendita; la corte territoriale ha però ritenuto che la ricorrente avesse in realtà agito per ottenere una prestazione contrattuale e non per far valere un abuso contro la proprietà intellettuale, osservando anche che la documentazione richiamata non era coerente con una pretesa risarcitoria da violazione del diritto d'autore. Con il ricorso per cassazione la società ricorrente denunciava omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che la corte d'appello avesse confuso la fattura posta a base del decreto ingiuntivo (n. 30 del 18 giugno 2016, euro 39.040,00) con altra fattura (n. 46 del 30 ottobre 2015, euro 5.612,00) relativa alla sola esecuzione materiale del servizio fotografico, e che non avesse considerato il documento decisivo effettivamente azionato in monitorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, anzitutto, che la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. fosse inammissibile perché investiva un elemento istruttorio e non indicava un vero e proprio fatto storico decisivo omesso; il ricorrente non aveva specificato con precisione il fatto, il dato da cui risultava, il come e il quando della sua discussione processuale e la decisività. Ha poi osservato che la decisione impugnata si fondava sulla qualificazione della domanda monitoria come richiesta di pagamento di una prestazione contrattuale, e che per contestare tale ratio decidendi sarebbe stato necessario prospettare un diverso errore in procedendo, con adeguata autosufficienza e specifico richiamo agli atti processuali. Anche la dedotta violazione dell'art. 115 c.p.c. è stata ritenuta inammissibile, perché la doglianza non riguardava l'utilizzo di prove non introdotte d'ufficio, ma la valutazione comparativa delle prove e l'apprezzamento del contenuto della domanda, profilo estraneo alla norma richiamata. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Consente di denunciare solo l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non è utilizzabile per censurare il mancato esame di singoli elementi istruttori se il fatto storico sia stato comunque considerato.

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione è deducibile solo se il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti e acquisite fuori dai poteri officiosi; non quando si contesti la valutazione delle prove o l'apprezzamento della domanda.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    Richiede, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, l'indicazione specifica degli atti e dei documenti rilevanti e del loro contenuto.

  • art. 369, n. 4, c.p.c.

    Impone il deposito dei documenti e degli atti sui quali il ricorso si fonda, in coerenza con l'onere di specifica indicazione.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    È il corretto vizio da prospettare quando si contesti un errore del giudice nella qualificazione della causa petendi o del fatto processuale, non l'omesso esame di un documento.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Ha inserito nel d.P.R. n. 115 del 2002 la previsione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di soccombenza in cassazione.

  • Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053

    Richiamata per definire i confini del vizio di omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c.

  • Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054

    Richiamata per il principio secondo cui l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo.

  • Cass. Sez. U. 25 luglio 2019, n. 20181

    Richiamata per affermare che la deduzione di errores in procedendo richiede l'indicazione degli elementi individuanti e caratterizzanti il fatto processuale.

  • Cass. Sez. U. 30 settembre 2020, n. 20867

    Richiamata per delimitare la violazione dell'art. 115 c.p.c. alla decisione fondata su prove non introdotte dalle parti.

  • Cass. 9 giugno 2021, n. 16016

    Richiamata per ribadire che non è censurabile ex art. 115 c.p.c. il mero apprezzamento comparativo delle prove da parte del giudice.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non la mera omissione di valutazione di documenti o singoli elementi probatori.
  • Chi deduce un error in procedendo deve censurare specificamente la modalità con cui il giudice ha qualificato la domanda o il fatto processuale, indicando in modo autosufficiente gli atti rilevanti; non è sufficiente lamentare la mancata considerazione di un documento.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo se il giudice utilizza prove acquisite d'ufficio fuori dai casi consentiti; non copre le doglianze sull'attendibilità, sulla priorità o sul peso attribuito alle prove introdotte dalle parti.
  • Se la decisione di merito si fonda sulla qualificazione della domanda come pretesa contrattuale e non risarcitoria, la censura deve attaccare quella qualificazione in modo diretto e non limitarsi a contestare la ricostruzione documentale.
  • L'omessa specificazione del fatto storico, del dato da cui esso risulta, del momento in cui è stato discusso e della sua decisività determina l'inammissibilità della doglianza ex art. 360, n. 5, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.