Cassazione Penale, Ordinanza n. 02550/2025 del 21/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello, emessa in sede di rinvio dopo un precedente annullamento parziale della Cassazione, deducendo che il giudice del rinvio avesse erroneamente valorizzato, ai fini della recidiva, condanne divenute irrevocabili solo successivamente alla data di commissione del reato oggetto di giudizio, fissata all'11 novembre 2010. Sosteneva che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la recidiva richiede che il nuovo reato sia commesso dopo il passaggio in giudicato della precedente condanna e che, nel caso concreto, alla data del fatto fosse irrevocabile soltanto una precedente condanna per furto del Tribunale di Trani del 5 marzo 2008, irrevocabile il 20 gennaio 2010. Il motivo era proposto per contestare la qualificazione della recidiva e le ricadute sul termine di prescrizione; non era in discussione un aumento concreto di pena per la recidiva, poiché essa risultava bilanciata con le attenuanti.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza sulla recidiva non potesse portare a una declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, perché dopo la precedente sentenza di annullamento parziale, che aveva reso definitivo l'accertamento di responsabilità, la prescrizione non continuava a decorrere secondo i principi del giudicato progressivo. Ha inoltre rilevato che, anche considerando il profilo della prescrizione, il termine era maturato solo il 10 marzo 2024, mentre la pronuncia di annullamento parziale risaliva al 19 dicembre 2022. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La preesistenza di una condanna irrevocabile per furto è ritenuta idonea a integrare la recidiva specifica ed infraquinquennale, con effetti sulla qualificazione aggravata del reato.
La presenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o di specie diversa incide sul tempo necessario a prescrivere il reato.
Le cause interruttive comportano l'aumento della metà del termine di prescrizione, rilevante nel calcolo del momento di maturazione.
Massime di principio
- La recidiva può essere configurata solo se la precedente condanna è irrevocabile prima della commissione del nuovo reato; non è sufficiente che la precedente condanna divenga definitiva dopo il fatto, anche se durante una sua fase esecutiva residua.
- Quando una sentenza è annullata solo parzialmente e il giudice del rinvio è chiamato a decidere su una circostanza aggravante che incide sul termine di prescrizione, il giudicato formatosi sull'accertamento del reato impedisce di far decorrere la prescrizione dopo la sentenza rescindente.
- In sede di ricorso per cassazione, una doglianza che investe solo la qualificazione della recidiva, senza incidere sulla pena effettivamente applicata perché la recidiva è stata bilanciata con le attenuanti, può risultare inammissibile se non è idonea a superare il giudicato progressivo e la regola sulla decorrenza della prescrizione.
- Ai fini del calcolo della prescrizione occorre considerare sia il regime base sia gli eventuali aumenti derivanti da cause interruttive e da circostanze aggravanti che modificano il termine legale.
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