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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02122/2026 del 20/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per il porto di un tubo di ferro ritenuto oggetto atto ad offendere ai sensi della normativa sulle armi. I motivi dedotti riguardavano, da un lato, la contestazione della qualificazione del tubo di ferro come oggetto idoneo a offendere e, dall'altro, la pretesa sussistenza di un giustificato motivo del porto, che sarebbe stato non adeguatamente escluso dai giudici di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura sulla natura del tubo di ferro, osservando che la disciplina richiamata vieta espressamente il porto di "tubi" senza giustificato motivo e che la giurisprudenza considera arma impropria anche una sbarra di ferro. Ha inoltre giudicato manifestamente infondata la doglianza sul giustificato motivo, ribadendo che si tratta di un'eccezione alla configurabilità del reato, gravata da onere probatorio a carico dell'imputato e che deve essere allegata immediatamente, perché riferita a una circostanza attuale e verificabile sul posto. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 4 L. n. 110 del 1975

    Il porto di tubi e di altri oggetti atti ad offendere senza giustificato motivo integra la fattispecie incriminatrice; il tubo di ferro rientra tra gli oggetti vietati dalla norma.

  • art. 4, comma secondo, L. n. 110 del 1975

    La norma richiama espressamente i tubi tra gli oggetti il cui porto è vietato in assenza di giustificato motivo.

Massime di principio

  • Ai fini della fattispecie di porto di oggetti atti ad offendere, anche un tubo di ferro può essere qualificato come oggetto vietato, in quanto riconducibile alla nozione normativa di "tubi" e, secondo la giurisprudenza, assimilabile a un'arma impropria.
  • Il giustificato motivo del porto costituisce una causa di esclusione della punibilità o comunque un'eccezione alla configurabilità del reato e, come tale, deve essere allegato e provato dall'imputato.
  • Il giustificato motivo deve risultare in modo immediato e contestuale al controllo, non potendo essere introdotto solo successivamente in sede difensiva, perché deve essere suscettibile di pronta verifica da parte degli operanti.
  • Quando il ricorso per cassazione ripropone censure manifestamente infondate sulla qualificazione del fatto e sull'assenza di giustificato motivo, il rimedio è dichiarato inammissibile con condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

RamiReati contro la PA
IstitutiOnere della prova

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