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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34860/2023 del 11/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza di appello che aveva confermato la condanna per il reato di ricettazione; il motivo principale del ricorso in cassazione era la nullità del decreto di citazione a giudizio per difetto di notifica dell'avviso di conclusione delle indagini (art. 415-bis c.p.p.), dovuta a un errore materiale nel verbale di elezione di domicilio (numero civico errato) che aveva determinato la notifica al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. Il difensore contestava che la Corte di appello, pur avendo rilevato l'errore materiale, avesse impropriamente respinto il motivo richiedendo la dimostrazione di come la difesa sarebbe stata diversa se fosse pervenuto l'avviso, e avesse fondato il rigetto su considerazioni estranee (come la presenza dell'imputato nel corso del processo).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha affermato che la mancata notifica dell'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis c.p.p. comporta la nullità del decreto di citazione a giudizio, senza necessità che il difensore dimostri il pregiudizio sostanziale alla difesa. Pertanto la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di appello e la sentenza di primo grado e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma per il prosieguo del procedimento.

Norme richiamate

  • art. 415-bis cod. proc. pen.

    L'avviso di conclusione delle indagini è un atto dovuto che consente all'indagato di esercitare il diritto di presentare ragioni difensive nel termine di 20 giorni; la sua mancata notificazione determina la nullità del decreto di citazione a giudizio, senza che sia necessario provare il pregiudizio concreto alla difesa.

  • art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

    Prevede meccanismi di notificazione quando è stata eletta domiciliazione; tuttavia, una notifica effettuata in ragione di un errore materiale nell'elezione di domicilio (es. numero civico errato) non supplisce all'obbligo di notificare l'avviso ex art. 415-bis all'indagato e non impedisce la nullità del decreto di citazione se l'avviso non è stato regolarmente comunicato.

  • Giurisprudenza: Sez.4 n. 23777 del 03/02/2021

    Richiamata come precedente conforme al principio secondo cui la mancata notificazione dell'avviso ex art. 415-bis comporta la nullità del decreto di citazione, senza necessità di specificare il vulnus al diritto di difesa.

Massime di principio

  • La mancata notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis c.p.p. determina, di regola, la nullità del decreto di citazione a giudizio; non è necessario che il difensore dimostri il pregiudizio concreto alla difesa.
  • Un errore materiale nell'elezione di domicilio che determina la notifica al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. non può sanare la mancata notificazione dell'avviso ex art. 415-bis nei confronti dell'indagato.
  • La presentazione tempestiva dell'eccezione di nullità da parte del difensore è sufficiente; il giudice non può richiedere che vengano indicate ipotesi alternative di difesa che sarebbero state svolte se l'avviso fosse stato ricevuto.
  • La presenza dell'imputato nelle fasi successive del processo non fa venir meno la nullità derivante dalla mancata notificazione dell'avviso di chiusura indagini.
  • In caso di accertata nullità del decreto di citazione per difetto di notificazione dell'avviso ex art. 415-bis, la Corte di Cassazione può annullare le sentenze senza rinvio e disporre il rinvio degli atti all'organo competente per il prosieguo.

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