Cassazione Penale, Sentenza n. 16195/2022 del 27/04/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La parte civile impugna la sentenza d'appello del Tribunale di Bari che aveva annullato la sentenza di primo grado (giudice di pace) per omessa notifica dell'atto introduttivo. La censura principale è che il Tribunale ha utilizzato un incidente di esecuzione (art. 41 d.lgs. n. 274/2000 richiamante art. 670 c.p.p.) per ottenere l'annullamento, mentre la corretta rimedio per far valere l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo è la rescissione del giudicato (art. 629-bis c.p.p.); inoltre si contestava l'impossibilità di riqualificare la richiesta ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. Ha affermato che le nullità assolute attinenti alla fase introduttiva del giudizio e alla mancata notifica non possono essere dedotte tramite incidente di esecuzione (art. 670 c.p.p.), ma devono essere fatte valere con la rescissione del giudicato (art. 629-bis c.p.p.) quando si tratti di incolpevole ignoranza della celebrazione. Ha inoltre ribadito che la richiesta di incidente di esecuzione non è riqualificabile, ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p., in richiesta di rescissione, per la diversa natura e funzione dei due rimedi. Pertanto l'ordinanza di restituzione e la sentenza di annullamento pronunciate in sede di incidente erano erronee e la sentenza di merito è stata cassata senza rinvio.
Norme richiamate
Norma richiamata per proporre l'incidente di esecuzione in relazione a provvedimenti esecutivi; nel caso concreto è stata utilizzata per attivare l'incidente di esecuzione ma la Corte ha ritenuto che non fosse lo strumento idoneo per dedurre nullità introduttive del giudizio di cognizione
Codice di procedura penale, art. 670
Regolamenta l'incidente di esecuzione: la Corte ricorda che tale rimedio è volto a verificare questioni relative all'esecuzione e non è idoneo a far valere nullità assolute della fase introduttiva del processo di cognizione (es. omessa notifica)
Codice di procedura penale, art. 629-bis
Dispositivo che disciplina la rescissione del giudicato per l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo; la Corte indica questo come il rimedio straordinario adeguato quando si deduca ignoranza incolpevole della celebrazione
Codice di procedura penale, art. 568, comma 5
Prevede la possibilità di riqualificare istanze in certi casi; le Sezioni Unite e la Corte hanno però escluso la riqualificazione della richiesta di incidente di esecuzione in richiesta di rescissione, per la eterogeneità dei rimedi
Codice di procedura penale, art. 576, comma 1
Fondamento normativo della legittimazione della parte civile a proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di secondo grado; la Corte ricorda che la parte civile ha interesse concreto quando mira a rimuovere una statuizione che si presenti liberatoria per l'imputato
Sezioni Unite, sentenza "Lovric" (n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021)
Principio di diritto richiamato: le nullità assolute attinenti alla mancata citazione/non notifica non possono essere sollevate tramite incidente di esecuzione; la rescissione del giudicato è lo strumento corretto per l'incolpevole mancata partecipazione
Sezioni Unite, sentenza "Burba" (n. 32848 del 17/07/2014)
Ha contribuito alla definizione della rescissione del giudicato come mezzo straordinario volto a travolgere il giudicato e ripristinare il corretto corso del processo quando si accerti la violazione dei diritti partecipativi dell'imputato
Massima giurisprudenziale citata (Sez.5 n. 14015 del 18/02/2020 e Sez.U. n. 28911 del 28/03/2019)
Richiamate per chiarire la legittimazione della parte civile e il concreto interesse ad impugnare decisioni d'appello che, annullando sentenze di condanna, risultino di fatto liberatorie per l'imputato
Massime di principio
- L'incidente di esecuzione (art. 670 c.p.p.) non è lo strumento idoneo per denunciare nullità assolute inerenti alla fase introduttiva del giudizio (es. omessa notifica dell'atto introduttivo); per tali vizi va valutata la rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p.
- La richiesta di incidente di esecuzione non può essere semplicemente riqualificata come domanda di rescissione (art. 568, comma 5 c.p.p.), perché i due rimedi hanno natura, finalità, termini e oneri probatori diversi
- La parte civile è legittimata a proporre ricorso per cassazione contro una sentenza d'appello che rimuova una condanna di primo grado quando l'annullamento si presenti, di fatto, liberatorio per l'imputato e la sua riforma possa ripristinare le statuizioni favorevoli alla parte civile (art. 576 c.p.p.)
- Quando si contesta la mancata partecipazione dell'imputato al processo per ignoranza incolpevole della celebrazione, occorre procedere con la rescissione del giudicato; la rescissione è un rimedio straordinario soggetto a termini e oneri di allegazione e prova diversi rispetto all'incidente di esecuzione
- Se un giudice d'appello o un organo decide mediante procedimento esecutivo su vizi che attengono alla cognizione, la decisione può essere cassata senza rinvio per errata scelta del rimedio; quindi è importante valutare preliminarmente quale strumento processuale sia appropriato per la fattispecie
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