Cassazione Civile, Ordinanza n. 33679/2025 del 22/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La parte ricorrente aveva agito contro il Comune per ottenere il risarcimento dei danni subiti in un incidente occorso mentre transitava su una passerella di legno collocata sulla spiaggia comunale, assumendo che il sinistro fosse dovuto alle cattive condizioni di manutenzione della passerella. Il Comune aveva chiamato in garanzia la società incaricata della gestione, posa in opera e manutenzione delle passerelle. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d’appello aveva confermato. In cassazione la danneggiata deduceva, con il primo motivo, violazione degli artt. 2051 e 1227 c.c., sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente qualificato la sua condotta come imprudente e avesse ritenuto che tale imprudenza fosse di per sé sufficiente a integrare il caso fortuito e ad escludere la responsabilità da cosa in custodia, mentre al più avrebbe potuto configurare un concorso di colpa. Con il secondo motivo denunciava violazione dell’art. 91 c.p.c. per avere la Corte d’appello confermato la condanna dell’attrice al pagamento delle spese della terza chiamata, pur essendo la chiamata in garanzia della società, a suo dire, infondata; sosteneva che la chiamata avrebbe dovuto gravare sul convenuto che l’aveva effettuata solo se manifestamente arbitraria, e non per la sola infondatezza virtuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha anzitutto dichiarato inammissibile il controricorso della società chiamata in causa per mancata produzione della procura speciale, necessaria per verificare i poteri rappresentativi della procuratrice che aveva conferito il mandato difensivo. Nel merito ha ritenuto infondato il primo motivo, ribadendo che nella responsabilità ex art. 2051 c.c. la condotta colposa della vittima può integrare caso fortuito se, valutata concretamente, è esclusiva e tale da interrompere il nesso causale tra cosa e danno; ha aggiunto che l’accertamento della rilevanza causale esclusiva della condotta del danneggiato è apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato. Ha poi rigettato anche il secondo motivo, confermando l’orientamento secondo cui la condanna dell’attore soccombente alle spese del terzo chiamato è esclusa solo quando la chiamata in causa sia del tutto arbitraria e abusiva, non essendo sufficiente la mera infondatezza virtuale della garanzia. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente in favore del solo Comune, non della società, proprio per l’irregolarità della costituzione di quest’ultima.
Norme richiamate
La responsabilità da cosa in custodia è di natura oggettiva e si fonda sulla prova del nesso causale tra cosa e danno; può essere esclusa dal caso fortuito, anche rappresentato dalla condotta colposa della vittima, se questa è causa esclusiva dell'evento.
La condotta colposa del danneggiato può rilevare come concorso di colpa oppure, se esclusiva e causale in modo assorbente, come fatto interruttivo del nesso causale e quindi come caso fortuito.
Quando una parte sta in giudizio a mezzo di procuratore, la procura deve essere prodotta per verificare il corretto conferimento dei poteri rappresentativi; in mancanza il ricorso o controricorso è inammissibile.
Le spese del terzo chiamato in garanzia seguono il principio di causazione e soccombenza; gravano sull'attore solo se la chiamata è necessaria in relazione alle sue difese infondate, mentre restano a carico del chiamante se la chiamata è del tutto arbitraria e abusiva.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato previsto per il giudizio di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Ricorrendo il rigetto del ricorso, la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nella responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 c.c., il custode risponde in via oggettiva se vi è nesso causale tra la cosa e il danno; la responsabilità è esclusa quando il danno sia dipeso in via esclusiva dalla condotta colposa della vittima o di un terzo, che integri caso fortuito.
- La condotta della vittima, per incidere sulla responsabilità del custode, va valutata concretamente nella sua idoneità causale: se è solo concorrente si applica l'art. 1227 c.c.; se è esclusiva recide il nesso causale e assorbe la pretesa risarcitoria.
- L'accertamento della condotta esclusiva del danneggiato e della sua incidenza causale è giudizio di fatto riservato al merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata e non meramente apparente.
- In tema di spese della chiamata in garanzia, l'attore soccombente può essere condannato a rifondere le spese del terzo chiamato quando la chiamata sia funzionale alle difese del convenuto e la domanda principale sia infondata; la posta a carico del chiamante solo se la chiamata è manifestamente arbitraria e abusiva, cioè priva di ragionevole connessione con la controversia principale.
- Nel giudizio di legittimità, la mancata produzione della procura conferita al procuratore comporta l'inammissibilità dell'atto introduttivo o del controricorso quando non sia altrimenti verificabile il potere rappresentativo.
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