Ordinanza n. 226/2026 - Milano, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia del decreto emesso dalla Questura di Milano in data 1/12/2025 e notificato alla ricorrente in pari data con il quale è stata revocata la licenza ex art. 88 T.U.L.P.S. per la raccolta delle scommesse valida per il punto di raccolta collegato alla società “Oia Service Ltd”, con sede a -OMISSIS-, -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto della Questura di Milano di revoca della licenza ex art. 88 T.U.L.P.S. per la raccolta di scommesse
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il decreto con cui la Questura di Milano ha revocato la licenza ex art. 88 T.U.L.P.S. relativa a un punto di raccolta collegato a una società estera. Le censure cautelari consistevano, secondo quanto emerge dall'ordinanza, nella reiterazione delle giustificazioni già fornite in sede procedimentale e disattese dall'Amministrazione.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha escluso l'evidenza del fumus boni iuris, rilevando che le censure riproponevano le giustificazioni procedimentali già valutate e disattese dall'Amministrazione sulla base di rilievi ritenuti articolati e convincenti. Ha inoltre rilevato che la ricorrente non aveva fornito alcuna allegazione sul periculum in mora. In assenza di difese sostanziali dell'Amministrazione, ha compensato le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 88 T.U.L.P.S.
La licenza prevista dalla disposizione costituisce il titolo abilitativo oggetto della revoca questurina impugnata.
Richiamato quale fondamento della domanda e della valutazione cautelare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità della ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La sospensione cautelare non può essere concessa quando le censure si limitano a riproporre giustificazioni già esaminate e respinte dall'amministrazione con motivazione articolata e convincente, senza evidenza di fumus boni iuris.
- La domanda cautelare deve contenere una specifica allegazione del periculum in mora; l'assenza di qualsiasi allegazione sul pregiudizio grave e irreparabile è sufficiente a escludere la concessione della misura cautelare.
- La mancanza di difese sostanziali dell'amministrazione può giustificare la compensazione delle spese della fase cautelare.
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