Cassazione Penale, Sentenza n. 24040/2022 del 22/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione basato su due motivi: (1) violazione di legge per aver confermato l'aggravante dell'"esposizione alla pubblica fede" in relazione al danneggiamento del "braccialetto elettronico" commesso al momento dell'evasione; la difesa sosteneva che il braccialetto rimane sotto il controllo della società gestore e in ambito privato (domicilio), per cui l'aggravante non è configurabile e il fatto doveva essere riqualificato in danneggiamento semplice, procedibile a querela; (2) cumulativa violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e per il mantenimento della recidiva reiterata, con censura sulla presunta assenza di adeguata verifica dei precedenti e della loro incidenza sulla reiterazione.
La decisione
Parziale accoglimento del ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto fondato: la Corte di cassazione ha escluso l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede rispetto al "braccialetto elettronico", perché il dispositivo è consegnato ad una specifica persona e tenuto in luogo privato non aperto al pubblico (domicilio), sicché manca l'affidamento del bene alla collettività. Per tale ragione la condanna per il reato di danneggiamento aggravato è stata annullata senza rinvio limitatamente a quel reato e dichiarata improcedibile per mancanza di querela (essendo la fattispecie riqualificata, in pratica, come procedibile a querela). I restanti motivi (recidiva reiterata e non riconoscimento delle attenuanti generiche) sono stati dichiarati manifestamente infondati: la Corte di appello aveva adeguatamente motivato e indicato i precedenti utili. Conseguentemente la pena complessiva è stata rideterminata in un anno, un mese e dieci giorni di reclusione.
Norme richiamate
La Corte utilizza il canone della responsabilità aquiliana per sostenere che il soggetto cui è applicato il braccialetto risponde della custodia esclusiva del bene anche per danni colposi; ciò rafforza l'esclusione dell'affidamento del bene alla pubblica fede
Massime di principio
- Il "braccialetto elettronico" applicato a una persona agli arresti domiciliari si considera tenuto in ambito privato e sotto custodia esclusiva del soggetto cui è applicato: non è generalmente "esposto alla pubblica fede".
- L'aggravante per esposizione alla pubblica fede richiede che il bene sia in condizione di affidamento al controllo diffuso della collettività (luogo liberamente accessibile o mancanza di custodia): se tale condizione manca, l'aggravante non si applica.
- Il controllo a distanza esercitato dal gestore del dispositivo non è di per sé sufficiente a far ritenere l'oggetto esposto alla pubblica fede.
- Se la condotta viene riqualificata in reato procedibile a querela e la querela manca, il procedimento relativo a quel reato è improcedibile; ciò può determinare l'annullamento senza rinvio della condanna limitatamente a quel capo d'imputazione.
- Le censure sulla ricostruzione della recidiva reiterata richiedono contestazioni concrete e specifiche dei precedenti; obiezioni generiche alla motivazione della Corte di merito sono difficilmente accolte.
- Nelle impugnazioni per vizi di motivazione relativi alle attenuanti generiche è necessario indicare elementi propositivi concreti che giustifichino il riconoscimento delle attenuanti, altrimenti la motivazione della Corte di appello viene ritenuta non confutata.
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