Sentenza del 29/11/2016 n. 24219 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato la cartella esattoriale, notificata il 23 gennaio 2007, che richiedeva 107.607,81 euro di imposta di registro su un atto di compravendita immobiliare. La Commissione tributaria provinciale di Roma aveva accolto il ricorso per decadenza dell’Ufficio e prescrizione del credito; la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva invece accolto l’appello dell’Agenzia, rilevando che l’avviso di liquidazione era stato notificato il 9 giugno 1999. In Cassazione D.S.T. ha contestato: (1) che l’Agenzia avesse introdotto in appello una domanda nuova, producendo per la prima volta l’avviso; (2) in subordine, che la deduzione dell’interruzione della prescrizione fosse una nuova eccezione inammissibile e non rilevabile d’ufficio; (3) l’inesistenza della notifica, sostenendo sia l’irregolarità della relata per mancanza di data e numero della raccomandata, sia l’omesso invio della comunicazione di deposito. L’Agenzia ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha respinto i primi due motivi: la deduzione dell’avvenuta notifica dell’avviso era una contestazione/mere difesa, non una nuova eccezione soggetta al divieto dell’art. 57 del D.Lgs. 546/1992; l’interruzione della prescrizione è un’eccezione in senso lato, rilevabile anche d’ufficio se basata su fatti e prove ritualmente acquisiti, e la produzione documentale era consentita in appello ai sensi dell’art. 58, comma 2. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile nella parte relativa alla mancata comunicazione separata del deposito, perché la questione non era stata sollevata nel precedente grado; è stato respinto nella parte relativa alla mancanza di data e numero nella relata, poiché per la notifica postale diretta dell’avviso non era necessaria una relata specifica. La CTR aveva accertato che la raccomandata A/R era stata spedita il 9 giugno 1999 e restituita al mittente per compiuta giacenza il 22 luglio 1999. D.S.T. è stato condannato a rifondere all’Agenzia le spese di giudizio, liquidate in 7.000 euro, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57
Se dunque la norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 2, invocata dal ricorrente comporta esclusivamente la preclusione delle eccezioni nuove e cioè di quelle eccezioni che si risolvono in "mutamento, in secondo grado, degli elementi materiali del fatto costitutivo della pretesa" con conseguente ampliamento del "thema decidendunn", ne segue che, avuto riguardo all'oggetto del contendere come definito dal ricorso in primo grado del contribuente - individuato nella decadenza in cui era incorso l'Ufficio e nella prescrizione del diritto - le contrarie allegazioni dell'Ufficio volte ad affermare la avvenuta notifica dell'avviso di liquidazione nel termine triennale di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, quale atto che escludeva la decadenza e fermo restando che la cartella era stata notificata nel termine prescrizionale di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 78, si limitano alla mera indicazione di un fatto già acquisito al giudizio in quanto non introducono alcun elemento nuovo di indagine rispetto a quelli già introdotti nel giudizio con il ricorso introduttivo(cfr. (cfr. Cass. N. 6921 del 19.1.2011; Cass. n. 15546 del 12.8.2004; Cass. n. 10112 del 11.7.2002).
Il divieto di nuove eccezioni in appello riguarda quelle che mutano gli elementi materiali della pretesa e ampliano il tema del giudizio. Non impedisce all’Ufficio di dedurre fatti che si limitano a contrastare le censure del contribuente senza introdurre un nuovo oggetto di indagine.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, comma 2
Ne consegue che l'eccezione volta a paralizzare il rilievo della decadenza e delle prescrizione in cui era incorso l'Ufficio risulta ritualmente proposta a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 2, così come la produzione documentale sottesa all'eccezione stessa è stata legittimamente acquisita al processo a norma dell'art. 58, comma 2, dello stesso decreto.
Nel caso deciso, la produzione in appello del documento relativo alla notifica è stata ritenuta legittima, poiché sosteneva una deduzione ammissibile e non introduceva una nuova eccezione che modificasse il tema della controversia.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, artt. 76 e 78
le contrarie allegazioni dell'Ufficio volte ad affermare la avvenuta notifica dell'avviso di liquidazione nel termine triennale di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, quale atto che escludeva la decadenza e fermo restando che la cartella era stata notificata nel termine prescrizionale di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 78, si limitano alla mera indicazione di un fatto già acquisito al giudizio in quanto non introducono alcun elemento nuovo di indagine rispetto a quelli già introdotti nel giudizio con il ricorso introduttivo(cfr. (cfr. Cass. N. 6921 del 19.1.2011; Cass. n. 15546 del 12.8.2004; Cass. n. 10112 del 11.7.2002).
La sentenza considera la tempestiva notifica dell’avviso di liquidazione rilevante per escludere la decadenza prevista dall’art. 76 e colloca la riscossione nel termine prescrizionale dell’art. 78. Non riporta, tuttavia, una ricostruzione più ampia dei rispettivi termini.
Legge 20 novembre 1982, n. 890, art. 14
In tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato, ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 14, l'avviso di accertamento o liquidazione senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla legge citata attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 c.p.c..
L’avviso di accertamento o liquidazione spedito direttamente per raccomandata con avviso di ricevimento segue le regole del servizio postale ordinario; le formalità della legge n. 890/1982 relative alla notifica dell’ufficiale giudiziario non si applicano a tale modalità.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la deduzione in appello di un fatto volto a contestare la decadenza o la prescrizione eccepite dal contribuente non è automaticamente una nuova eccezione: occorre verificare se introduca nuovi elementi materiali e ampli il tema del giudizio, oppure sia una mera difesa su fatti già pertinenti alla controversia.
- L’interruzione della prescrizione è un’eccezione in senso lato e può essere rilevata anche d’ufficio, purché il fatto interruttivo e le relative prove siano ritualmente acquisiti al processo; ciò non equivale a consentire l’introduzione tardiva di qualsiasi fatto nuovo.
- La produzione documentale in appello può essere ammessa quando supporta una deduzione processualmente consentita e non comporta un mutamento della materia del contendere.
- Per gli avvisi di accertamento o liquidazione notificati direttamente per posta con raccomandata A/R, la notifica è regolata dalle disposizioni del servizio postale ordinario e non richiede necessariamente una relata in calce all’atto. Contestazioni sulla mancata comunicazione di deposito devono essere sollevate nei gradi di merito, non per la prima volta in Cassazione.
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