Cassazione Penale, Sentenza n. 25955/2022 del 06/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta documentale (art. 216, comma 1, n. 2 legge fall.) e bancarotta impropria (art. 223, comma 2, n. 2 legge fall.), contestando: 1) la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato documentale e il presunto travisamento delle dichiarazioni del curatore e di testimoni; 2) la mancanza dell'elemento soggettivo (dolo specifico o generico) sia per la bancarotta documentale sia per la bancarotta impropria; 3) l'indeterminatezza della contestazione relativa alle singole operazioni che compongono il complessivo omesso versamento (violazione art. 429 c.p.p. e art. 417 lett. b)); 4) omessa o insufficiente motivazione della Corte territoriale su tali punti e violazione dell'art. 125, comma 3 c.p.p.
La decisione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato o inammissibile. Ha ritenuto che molte delle censure proponessero una rivalutazione del materiale probatorio non consentita in sede di legittimità e che la Corte d'appello avesse motivato in modo non manifestamente illogico. In particolare: i motivi relativi al travisamento della prova e alla regolare tenuta della contabilità sono inammissibili perché richiedono valutazione di merito; i motivi sul dolo (terzo-quarto e quinto-sesto) sono manifestamente infondati alla luce degli elementi indicati (assenza/frammentarietà della documentazione, impossibilità di ricostruire il volume d'affari, documenti non accessibili); i motivi sull'indeterminatezza dell'imputazione sono infondati in quanto la contestazione conteneva sufficienti elementi di tempo, luogo, oggetto e ammontare complessivo; l'eccezione di nullità è stata adeguatamente affrontata in grado. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a una somma in favore della Cassa delle ammende come indicato nel dispositivo.
Norme richiamate
legge fallimentare - art. 216, comma 1, n. 2
art. 216, comma 1, n. 2 legge fall.
La norma prevede due ipotesi alternative: sottrazione/distruzione dei libri (dolo specifico) o tenuta della contabilità in modo da impedire la ricostruzione del patrimonio/volume d'affari (dolo generico). Nel caso è stata ritenuta sussistente l'ipotesi della tenuta documentale tale da ostacolare la ricostruzione, con valutazione di molteplici indici (assenza o frammentarietà di documenti, materiale non accessibile).
legge fallimentare - art. 223, comma 2, n. 2
art. 223, comma 2, n. 2 legge fall.
Riferita alla bancarotta impropria; la condotta contestata (omesso versamento di ritenute, imposte e contributi previdenziali) è stata ritenuta idonea ad aggravare il dissesto e, quindi, integrativa del reato.
legge fallimentare - art. 217, comma 2
art. 217, comma 2 legge fall.
Citata a contrasto con la disciplina dell'illiceità della condotta documentale: l'art. 217 riguarda fattispecie diverse (bancarotta semplice) e la Corte distingue l'ambito applicativo rispetto all'art. 216.
Riferimento alla relazione del curatore fallimentare che ha giocato ruolo probatorio centrale nella ricostruzione di merito; la Corte di legittimità ha ritenuto corretta la valorizzazione di tale relazione da parte dei giudici di merito.
codice di procedura penale - art. 429
Norma richiamata in relazione alla contestazione di indeterminatezza del fatto-reato e alla necessità che l'imputazione sia sufficientemente determinata per consentire la difesa; la Corte ha ritenuto che la contestazione fosse sufficientemente determinata.
codice di procedura penale - art. 417 lett. b)
art. 417 lett. b) codice di rito
Richiamato in merito alla richiesta di rinvio a giudizio e all'eccezione di nullità per indeterminatezza; la Corte ha confermato la correttezza delle decisioni che hanno respinto la nullità.
codice di procedura penale - art. 125, comma 3
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alle doglianze sulla motivazione dell'appello; la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello fosse adeguata e immune da vizio.
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 - art. 23, comma 8; decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44 - art. 1; legge 18 dicembre 2020, n. 176
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8; decreto-legge 1/04/2021, n. 44, art. 1; legge 18/12/2020, n. 176
Norme emergenziali che disciplinano la possibile mancata richiesta di discussione orale e l'uso della requisitoria scritta. Il Procuratore generale ha trasmesso requisitoria scritta in base a tali disposizioni.
Massime di principio
- In Cassazione non è possibile ottenere riforma della decisione appellandosi solo a una diversa valutazione del materiale probatorio: le prospettazioni che richiedono rivalutazione di merito sono inammissibili se la motivazione di merito non è manifestamente illogica o contraddittoria.
- Per i reati fallimentari documentali va distinto se si tratta di sottrazione/distruzione (dolo specifico) o di tenuta della contabilità che impedisca la ricostruzione (dolo generico); la presenza di documentazione frammentaria o non accessibile può legittimamente portare a ritenere il dolo generico.
- La contestazione di indeterminatezza dell'imputazione richiede che sia dimostrato che la descrizione del fatto non abbia consentito un'adeguata difesa; l'indicazione di tempo, luogo, ruolo dell'imputato e ammontare complessivo può essere sufficiente.
- Il cosiddetto travisamento della prova in doppia conforme (conferma in primo e secondo grado) è ammesso in Cassazione solo se si dimostra che la prova asseritamente travisata è stata introdotta per la prima volta nel secondo grado e se si specificano i motivi per cui essa sarebbe decisiva.
- Le censure generiche o prive di puntualità (es.: 'la contabilità era regolare' senza indicare quali documenti decisivi siano stati ignorati) risultano tipicamente inammissibili o infondate in sede di legittimità.
- In materia procedurale, le disposizioni emergenziali (es. sulle discussioni orali) possono legittimare l'uso di atti scritti della pubblica accusa; la difesa deve adeguarsi e, se necessario, chiedere espressamente la discussione per non rinunciare a valutazioni orali.
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