Cassazione Penale, Sentenza n. 40868/2023 del 09/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 27/04/2023 che aveva dichiarato inammissibile l'appello contro la sentenza del 20/12/2022 (condanna a 6 mesi di reclusione e 200 euro di multa per i reati previsti dagli artt. 624 e 625 nn. 2 e 7 e 81 cpv. c.p.), perche' l'atto di appello era privo della sottoscrizione digitale del difensore. Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 129 c.p.p., sostenendo che il giudice avrebbe dovuto rilevare comunque l'improcedibilita' del reato per assenza della querela da parte di ENEL (condizione di procedibilita').
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto pacifico che l'atto d'appello era privo della firma digitale del difensore, mancanza prevista a pena di inammissibilita' dall'art. 24 del D.L. 137/2020 (cosi' prorogato). La Corte ha inoltre escluso che l'eventuale improcedibilita' per mancanza di querela possa prevalere sulla inammissibilita' formale del ricorso: tale improcedibilita', diversamente dall'abolitio criminis, non incide sul c.d. giudicato sostanziale. Ha richiamato la giurisprudenza (Sez. 5 n. 5223/2023; Sez. Un. n. 40150/2018) a conferma del principio. Visto l'art. 616 c.p.p. e l'assenza di colpa grave nella determinazione della inammissibilita' (Corte Cost. n. 186/2000), la Corte ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 24 D.L. 137/2020 (e successive proroghe)
Esige la sottoscrizione digitale del difensore per gli atti processuali telematici; la mancata sottoscrizione e' causa di inammissibilita' dell'impugnazione
Norma richiamata dal ricorrente per sostenere l'obbligo del giudice di rilevare condizioni di procedibilita'; la Corte pero' ha ritenuto che tale obbligo non sopperisca alla inammissibilita' dell'atto per vizi formali
Consente la condanna alle spese per i ricorsi inammissibili; applicata per giustificare l'addebito delle spese al ricorrente
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Ha modificato la perseguibilita' di taluni reati rendendoli procedibili a querela; la Corte osserva che la nuova condizione di procedibilita' non confligge con il criterio di inammissibilita' formale degli atti
Corte Cost. sent. n. 186/2000 (richiamata)
Richiamata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita' e giustificare l'applicazione della sanzione pecuniaria
Massime di principio
- La mancata sottoscrizione digitale degli atti difensivi, quando prevista a pena di inammissibilita' dalla normativa vigente (es. art. 24 D.L. 137/2020 e successive proroghe), determina l'inammissibilita' dell'impugnazione anche se esistono altre questioni sostanziali relative al fatto.
- L'improcedibilita' per mancanza di querela (condizione di procedibilita' sopravvenuta) non prevale sulla inammissibilita' formale dell'impugnazione e non produce gli effetti dell'abolitio criminis che inciderebbero sul giudicato sostanziale.
- Il giudice non puo' disattendere i requisiti formali a pena di inammissibilita'; le questioni relative alle condizioni di procedibilita' devono essere valutate ma non possono sanare vizi formali dell'atto.
- Il difensore deve verificare e apporre le prescrizioni tecniche obbligatorie (sottoscrizione digitale) prima della notificazione/assunzione dell'atto per evitare l'inammissibilita'.
- In caso di inammissibilita' del ricorso, il ricorrente puo' essere condannato al pagamento delle spese processuali e di sanzioni pecuniarie, salvo specifiche ragioni che dimostrino l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita'.
- Quando si verifica una sovrapposizione tra profili formali e profili di procedibilita' sostanziale, e' prioritario garantire il rispetto delle forme prescrittive; le questioni di procedibilita' possono essere valutate solo se l'atto e' formalmente ammissibile.
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