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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34008/2022 del 15/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Gli eredi di Flavius Gordea hanno impugnato il rigetto dell'istanza di equa riparazione per ingiusta detenzione subita dal congiunto, tratto in arresto come gravemente indiziato di rapina, lesioni e porto di un coltello. Il Gordea era stato sottoposto a custodia cautelare e arresti domiciliari, con successivo ripristino della custodia per evasione; all'esito del processo risultò che la persona offesa aveva falsamente denunciato l'imputato (si procedette per calunnia) e l'imputato fu assolto perché il fatto non sussiste. I ricorrenti deducono inoltre carenze investigative, contestano la valutazione che il Gordea si fosse dato alla fuga e censurano l'uso, nella motivazione di rigetto, del silenzio dell'imputato in sede di interrogatorio.

La decisione

La Corte respinge i ricorsi. Pur richiamando che il nuovo art. 314 c.p.p. (modificato dal d.lgs. n.188/2021) esclude che il silenzio dell'imputato pregiudichi il diritto alla riparazione, la Corte compie la "prova di resistenza" e conclude che, anche eliminando le argomentazioni basate sul mancato riscontro per essersi avvalso della facoltà di non rispondere, permangono elementi ex ante idonei a giustificare l'adozione della misura cautelare: la denuncia della persona offesa corroborata da due testi e da certificazioni mediche, la resistenza manifestata al fermo, il ritrovamento di un coltello e di un documento della persona offesa nella disponibilità di Gordea. Tali elementi, se valutati ex ante, potevano ragionevolmente ingenerare il convincimento dell'Autorità circa la responsabilità dell'indagato, rendendo dunque non configurabile l'obbligo di indennizzo. I ricorrenti sono condannati alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 314, comma 1, cod. proc. pen.

    Disciplina il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione; la giurisprudenza interpreta che sia escluso il diritto quando la condotta dell'interessato, per grave negligenza o imprudenza, abbia creato una situazione prevedibile di intervento dell'Autorità, ovvero sia il presupposto che abbia determinato la falsa apparenza di un illecito penale

  • d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, art. 4, comma 4, lett. b) (modifica art. 314 c.p.p.)

    Ha precisato che l'esercizio della facoltà di non rispondere (art. 64, comma 3, lett. b) c.p.p.) non rileva quale comportamento ostativo al riconoscimento della riparazione; il silenzio non può più essere usato per negare l'indennizzo

  • art. 64, comma 3, lett. b), cod. proc. pen.

    Riconosce la facoltà dell'imputato di non rispondere all'interrogatorio; dopo la modifica normativa, tale esercizio non può essere valutato negativamente nel giudizio di riparazione

  • giurisprudenza consolidata (Sez. U. n. 43/96; Sez.4 n. 43302/2008; Sez. U. n. 32383/2010; Sez.4 n.12228/2017; Sez.6 n.1255/2013 Pandolfi)

    Principi richiamati: la nozione di "colpa grave" che può escludere il diritto alla riparazione per condotte negligenti o imprudenti del richiedente; il criterio dell'analisi ex ante del comportamento del detenuto; il limite per il giudice della riparazione di non rimettere in discussione ciò che è stato accertato nel giudizio di cognizione; la cd. "prova di resistenza" per verificare se elementi censurati abbiano inciso realmente sulla decisione

Massime di principio

  • Per ottenere l'equa riparazione è necessario dimostrare che la detenzione non fosse ragionevolmente giustificabile ex ante: il giudizio è incentrato su una valutazione ex ante degli elementi disponibili al momento dell'adozione della misura cautelare
  • Il comportamento dell'indagato può ostare al riconoscimento dell'indennizzo se è caratterizzato da grave negligenza, imprudenza o trascuratezza che abbia creato la falsa apparenza del reato (es. fuga, comportamenti che avvalorano la versione accusatoria)
  • Dopo il d.lgs. n.188/2021, l'esercizio della facoltà di non rispondere non può essere valorizzato negativamente nel giudizio di riparazione e non costituisce più causa ostativa all'indennizzo
  • Il giudice della riparazione deve confrontarsi con i contenuti della sentenza di proscioglimento e non può escludere o rimettere in discussione fatti accertati in sede di cognizione
  • Se nella motivazione iniziale sono utilizzati elementi che poi risultano censurabili, il giudice della legittimità effettua la "prova di resistenza": se la decisione sarebbe stata la stessa anche escludendo quegli elementi, la pronuncia di rigetto può essere confermata
  • Elementi di contesto oggettivi (denuncia della vittima, testimonianze apparentemente confermanti, certificazioni mediche, ritrovamento di armi o effetti personali della presunta vittima) possono, anche se successivamente rivelatisi infondati, giustificare ex ante la misura cautelare e quindi escludere il diritto all'indennizzo

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