Cassazione Penale, Sentenza n. 29095/2024 del 18/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per coltivazione di marijuana. Il ricorrente deduce: (1) irrilevanza penale della coltivazione per modesta entità del fatto; (2) mancata applicazione del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (fatto di lieve entità), per assenza di elementi che dimostrino la non episodicità della detenzione; (3) vizio nella determinazione del trattamento sanzionatorio e mancata considerazione delle finalità rieducative.
La decisione
La Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione: il termine massimo di prescrizione previsto per il reato (sette anni e sei mesi) è decorso fino al 21/08/2015, computando anche un periodo di sospensione complessivo di 210 giorni. Sul merito, la Corte ha respinto la tesi dell'irrilevanza penale, ritenendola infondata dato che era stata accertata una produzione pari a circa 396 dosi di principio attivo. Tuttavia ha accolto la censura relativa al mancato corretto esame dell'ipotesi di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5: la motivazione della Corte territoriale si era limitata al dato quantitativo e non aveva valutato altri elementi richiesti dalla giurisprudenza (numero modesto di piante, assenza di accorgimenti tecnici per l'ottimizzazione, mancanza di indizi di inserimento stabile in contesti di narcotraffico). Poiché è intervenuta la prescrizione, la sentenza è stata annullata senza rinvio e le ulteriori questioni sono state assorbite.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5
La norma prevede l'ipotesi di 'fatto di lieve entità' per reati di droga; la Corte afferma che per valutare la configurabilità del comma 5, nella coltivazione non autorizzata occorre considerare sia il principio attivo immediatamente ricavabile, sia quello ricavabile al termine del ciclo biologico, nonché l'apparente destinazione per uso non esclusivamente personale, tenendo conto di tipo, qualità, quantità, livello di produzione e fabbisogno medio dell'agente.
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. U., n. 12348/2019; Sez. 4, n. 35963/2019)
La Corte regola i criteri applicativi per l'esclusione della rilevanza penale e per l'applicazione del comma 5: per l'irrilevanza penale occorre che la coltivazione consenta di ricavare solo un "modestissimo quantitativo di prodotto"; per il fatto di lieve entità nella coltivazione vanno valutati principio attivo immediato e potenziale, destinazione apparente e caratteristiche tecniche/organizzative della coltivazione.
Massime di principio
- Se si contesta una condanna per coltivazione di stupefacenti, è cruciale distinguere tra 'irrilevanza penale' e 'fatto di lieve entità': l'irrilevanza richiede che la produzione sia di entità davvero modesta; il comma 5 (lieve entità) richiede una valutazione complessiva che comprenda produzione immediata e potenziale, destinazione e modalità tecniche della coltivazione.
- La sola considerazione del dato quantitativo (es. principio attivo o numero di dosi) può essere insufficiente: il giudice deve valutare anche il numero di piante, la presenza di impianti/accorgimenti tecnici, la struttura dell'attività e indizi di inserimento in reti di traffico per escludere o confermare la lieve entità.
- Per valutare la prescrizione occorre calcolare il termine massimo applicabile al reato e tener conto di tutti i periodi di sospensione/interruzione: se il termine è decorso, la sentenza va annullata senza rinvio per estinzione del reato.
- Quando si alegano ragioni di lieve entità o irrilevanza, la difesa dovrebbe produrre o indicare elementi fattuali specifici (es. modesto numero di piante, assenza di attrezzature, consumo esclusivamente personale, documentazione sul fabbisogno) per contrastare la valutazione del giudice di merito.
- L'annullamento per prescrizione cancella la conseguenza penale ma non costituisce accertamento di innocenza sostanziale: in casi simili è utile anche verificare le date degli atti processuali per prevenire il rischio di prescrizione o per usarla efficacemente in sede di impugnazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 18 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 29049/2024 del 18/07/2024
- Sentenza penale · 18 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 29068/2024 del 18/07/2024
- Sentenza penale · 18 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 29069/2024 del 18/07/2024
- Sentenza penale · 18 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 29072/2024 del 18/07/2024
- Sentenza penale · 18 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 29074/2024 del 18/07/2024
- Sentenza penale · 18 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 29075/2024 del 18/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →