Cassazione Penale, Ordinanza n. 01472/2026 del 14/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. In conseguenza dell'inammissibilità ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero. Resta ferma la condanna già pronunciata nei gradi di merito per furto in abitazione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna emessa dal Tribunale per furto in abitazione. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della responsabilità penale, sostanzialmente chiedendo una diversa valutazione del compendio probatorio e delle risultanze di merito. La Corte di cassazione ha ritenuto che la censura mirasse a una rivalutazione del fatto e della prova, attività preclusa al giudice di legittimità, e che il ricorso non si confrontasse specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 606, lett. e), cod. proc. pen.
Il vizio di motivazione non consente al giudice di legittimità una rilettura autonoma degli elementi di fatto o una diversa valutazione del compendio probatorio rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ragioni di esonero, della somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost. n. 186/2000
È richiamata a fondamento della condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità, in assenza di cause di esonero.
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone
La Cassazione non può procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a base della decisione né sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta
Anche dopo la riforma dell'art. 606, lett. e), c.p.p., resta preclusa al giudice di legittimità la pura e semplice rilettura del fatto e l'adozione di nuovi criteri di valutazione delle prove.
Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita
In cassazione non sono ammissibili censure che si risolvano nella richiesta di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentita una nuova valutazione del materiale probatorio né una rilettura alternativa dei fatti accertati nei gradi di merito.
- Il vizio di motivazione è deducibile solo quando si censuri realmente la tenuta logico-giuridica della motivazione, non quando si chieda semplicemente una diversa ricostruzione del fatto.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se non si confronta specificamente con il percorso argomentativo della decisione impugnata e si limita a opporre una personale lettura delle prove.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo ragioni di esonero, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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