Cassazione Civile, Ordinanza n. 05547/2023 del 22/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il ricorso per regolamento di competenza, ha cassato la decisione del tribunale nella parte in cui aveva individuato la competenza in Roma e ha dichiarato competente per territorio il Tribunale di Trento, davanti al quale ha rimesso le parti. Ha inoltre disposto che anche la regolazione delle spese di lite sia demandata al giudice del rinvio e ha fissato il termine di 60 giorni per la riassunzione.
Esito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
Un ente previdenziale otteneva in primo grado un decreto ingiuntivo per il pagamento di contributi previdenziali e assistenziali, oltre a sanzioni, interessi e rivalutazione, nei confronti di un iscritto. L’ingiunto proponeva opposizione eccependo l’incompetenza territoriale del tribunale adito e indicando, in subordine, la residenza da lui trasferita a Trento; il tribunale dichiarava invece la competenza del Tribunale di Roma. L’ente proponeva quindi regolamento di competenza deducendo l’erronea applicazione degli artt. 442 e 444 c.p.c., sostenendo che il criterio della residenza dell’"attore" andasse riferito alla residenza dell’assicurato e che, nel caso concreto, il foro competente fosse Bari. La controversia riguardava dunque la corretta individuazione del giudice territorialmente competente nelle controversie previdenziali relative a obblighi contributivi di un libero professionista iscritto a cassa previdenziale.
Norme richiamate
Richiamato come norma che delimita le controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie soggette al rito e alla competenza del giudice del lavoro.
La competenza territoriale nelle controversie previdenziali va determinata con riferimento alla residenza dell'assicurato/beneficiario; il termine "attore" va inteso in senso sostanziale, non processuale, in ragione della ratio di favor lavoratoris. Il terzo comma, relativo ai datori di lavoro, non è estensibile analogicamente ai casi diversi.
D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, art. 86
È richiamato come norma che ha modificato il testo dell'art. 444 c.p.c., incidendo sulla disciplina della competenza territoriale in materia previdenziale.
Massime di principio
- Nelle controversie previdenziali la competenza territoriale del giudice del lavoro si determina, di regola, in base alla residenza dell'assicurato o del beneficiario della prestazione, a prescindere dalla sua posizione formale di attore o convenuto.
- Il termine "attore" contenuto nell'art. 444 c.p.c. deve essere letto in senso sostanziale, come riferito al soggetto assicurato, perché la norma è ispirata a una logica di favor lavoratoris e di agevolazione dell'accesso alla tutela giudiziaria.
- La deroga prevista per le controversie relative agli obblighi contributivi dei datori di lavoro, che radica la competenza nella sede dell'ente creditore, ha natura eccezionale e non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica a rapporti diversi.
- Se il lavoratore o assicurato trasferisce la residenza prima dell'introduzione della lite e tale dato è allegato e provato, il foro competente si individua nel nuovo luogo di residenza.
- Nei regolamenti di competenza in materia previdenziale, la valutazione del giudice deve privilegiare il criterio normativo della residenza sostanziale del soggetto protetto, non la mera qualificazione processuale delle parti.
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