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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28161/2022 del 27/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

Un architetto aveva agito per ottenere il pagamento dei compensi professionali relativi alla progettazione e alla direzione dei lavori di un complesso residenziale, comprensivi della maggiorazione del 25% prevista dalla tariffa professionale per l'ipotesi di interruzione dell'incarico, dopo la revoca del mandato da parte dei committenti. I committenti si erano opposti e avevano proposto domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni asseritamente derivanti da errori progettuali e da carenze nella direzione dei lavori, in particolare per la mancata realizzazione di scarichi con disoleatore nei garages. In appello la decisione di primo grado era stata riformata in favore del professionista, con riduzione del danno riconosciuto ai committenti e conferma della debenza della maggiorazione tariffaria. In cassazione i committenti hanno dedotto: 1) violazione delle norme sui compensi professionali e delle disposizioni che hanno abrogato le tariffe, sostenendo che la maggiorazione del 25% non fosse più applicabile; 2) violazione delle regole sull'onere della prova e sull'inadempimento, lamentando che la corte territoriale avesse valorizzato un rimedio tecnico alternativo alla soluzione pattuita; 3) violazione delle norme su responsabilità contrattuale e onere probatorio, sostenendo che non fosse stata provata l'effettiva esecuzione dell'incarico di direzione lavori e che la prova dell'adempimento gravasse sul professionista.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la prestazione professionale era cessata con effetto immediato alla revoca dell'incarico, avvenuta prima dell'entrata in vigore del D.M. n. 140/2012; pertanto correttamente i giudici di merito avevano applicato il previgente regime tariffario, inclusa la maggiorazione del 25%, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità, osservando che i ricorrenti non avevano trascritto la clausola contrattuale che avrebbe imposto la specifica prestazione e che, comunque, la censura investiva un accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità. Ha ritenuto infondato il terzo motivo perché la corte di merito aveva accertato in fatto l'effettivo svolgimento della direzione lavori e l'assenza di carenze esecutive; inoltre, erano inammissibili le doglianze che sollecitavano una nuova valutazione delle prove e introducevano una questione nuova sulla prorogatio dei poteri del direttore dei lavori. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 41 D.M. 20 luglio 2012 n. 140

    "le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore"

    I nuovi parametri si applicano alle liquidazioni giudiziali successive all'entrata in vigore del decreto, ma non quando la prestazione professionale si sia già conclusa prima di tale momento.

  • art. 9, comma 2, D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, conv. in L. 4 marzo 2012 n. 27

    L'abrogazione delle tariffe professionali opera, ma il testo richiamato dalla Corte è letto in coordinamento con la disciplina transitoria che consente l'applicazione delle tariffe previgenti fino all'entrata in vigore dei nuovi parametri e comunque entro il termine massimo previsto.

  • art. 2233 c.c.

    La Corte esclude la violazione della norma perché le parti avevano espressamente richiamato in contratto la tariffa professionale per la determinazione del compenso.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Viene richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 366, n. 6 c.p.c.

    La Corte ne fa applicazione dichiarando inammissibili o non specifici i motivi che non trascrivono gli atti e le clausole contrattuali rilevanti.

  • art. 1460 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti nel secondo motivo, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità e perché mirava a rimettere in discussione accertamenti di fatto.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in tema di responsabilità contrattuale, senza però superare il rilievo in fatto compiuto dal giudice di merito.

  • art. 2226 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti, ma non ritenuto decisivo nella fattispecie decisa.

  • art. 1228 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo insieme alle norme sull'inadempimento e sull'onere della prova.

  • art. 1453 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo come base della censura sull'inadempimento contrattuale.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nei motivi inerenti all'onere della prova, ma la Corte ha ritenuto che le doglianze mirassero in realtà a contestare accertamenti di fatto.

  • art. 10 L. 2 marzo 1949 n. 143

    È la norma tariffaria che prevedeva la maggiorazione del 25% del compenso in caso di interruzione dell'incarico, ritenuta applicabile perché il rapporto era cessato prima dell'entrata in vigore dei nuovi parametri.

  • art. 18 L. 2 marzo 1949 n. 143

    Richiamato dai ricorrenti nel contestare la spettanza della maggiorazione tariffaria.

  • art. 19 L. 2 marzo 1949 n. 143

    Richiamato dalla Corte insieme all'art. 10 della stessa legge nel confermare la maggiorazione tariffaria.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    Richiamato in relazione al raddoppio del contributo unificato conseguente al rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Quando la prestazione professionale si è conclusa, per revoca o altra causa, prima dell'entrata in vigore del D.M. n. 140/2012, la liquidazione del compenso resta soggetta al previgente regime tariffario, anche se la liquidazione giudiziale interviene successivamente.
  • La maggiorazione tariffaria per interruzione dell'incarico può essere riconosciuta se, al momento della cessazione del rapporto professionale, era ancora applicabile la disciplina previgente e il contratto richiamava le tariffe professionali.
  • In sede di legittimità, la censura che investe l'interpretazione di un patto o l'accertamento della concreta prestazione è inammissibile se non trascrive gli atti rilevanti e si limita a sollecitare una nuova valutazione del fatto.
  • L'onere di specificità del ricorso per cassazione impone di indicare e trascrivere le clausole contrattuali e le deposizioni decisive su cui si fonda il motivo; la mancata osservanza comporta l'inammissibilità della doglianza.
  • La contestazione dell'adempimento o dell'inesatto adempimento del professionista non può essere trasformata in un riesame del merito probatorio sotto la veste della violazione di legge, quando la corte di merito abbia già compiuto un accertamento fattuale motivato.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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