Sentenza n. 2563/2026 - Catania, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: divieto di accesso ai pubblici esercizi e ai locali di pubblico trattenimento (DASPO “Willy”) adottato dal Questore della Provincia di Siracusa, esteso ai locali entro un determinato raggio e alle vie limitrofe
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario del DASPO)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il DASPO “Willy” adottato in relazione al suo prospettato coinvolgimento in una rissa, dopo essere stato identificato e denunciato per il reato di cui all’art. 588 c.p. Ha dedotto: (1) violazione e falsa applicazione dell’art. 13-bis d.l. 14/2017 e difetto dei presupposti, sostenendo di avere reagito soltanto per difendersi dall’aggressione improvvisa di alcuni ragazzi; (2) violazione della stessa norma, difetto assoluto di motivazione ed eccesso di potere per travisamento, per mancata dimostrazione di una pericolosità concreta e attuale; (3) violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza, anche per mancata considerazione della minore età al momento dei fatti; (4) violazione dell’art. 3 l. 241/1990 e motivazione apparente o contraddittoria, ribadendo la natura difensiva della propria condotta; (5) difetto di istruttoria e illegittima estensione territoriale della misura, non giustificata da una motivazione specifica. L’amministrazione ha chiesto il rigetto.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il DASPO. Ha ritenuto fondati i motivi relativi alla carenza dei presupposti sostanziali e della motivazione sulla pericolosità: dagli atti istruttori della stessa Questura emergeva che il ricorrente era stato colpito per primo e aveva risposto alle percosse, assumendo una condotta apparentemente difensiva e non provocatoria. La denuncia e il procedimento penale costituiscono il presupposto formale, ma non bastano: occorre anche una valutazione concreta, dinamica e prognostica del possibile pericolo per la sicurezza, orientata a prevenire ulteriori condotte, non la mera esposizione dell’episodio. Il TAR ha inoltre rilevato che non emergeva un coinvolgimento del ricorrente nel successivo episodio di rissa davanti al supermercato. I motivi sulla proporzionalità e sull’estensione territoriale sono stati assorbiti. Spese compensate; l’amministrazione deve rimborsare al ricorrente il contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
art. 13-bis d.l. 14/2017, convertito dalla l. 48/2017
Per adottare, infatti, il provvedimento non è sufficiente la mera esistenza del presupposto formale – la denuncia e il relativo procedimento penale (nel caso di specie per il reato di rissa ex art. 588 c.p.) – ma anche il presupposto sostanziale, ossia che “dalla condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza”.
Il divieto richiede, oltre alla denuncia per una delle condotte previste, che la condotta sia concretamente idonea a far derivare un pericolo per la sicurezza; la denuncia, da sola, non legittima la misura.
La valutazione di pericolosità per la sicurezza pubblica deve consistere in una valutazione dinamica e prognostica da parte dell’Amministrazione chiamata a valutare non il solo accadimento in questione, ma anche la sussistenza del pericolo che i soggetti individuati possano commettere ulteriori fatti tali da compromettere la sicurezza pubblica (conformemente alla finalità preventiva e non sanzionatoria della norma), valutazione che, nel caso di specie, è carente non essendo sufficiente, a tal fine, la mera esposizione dei fatti.
La motivazione deve rendere comprensibile una valutazione prognostica individualizzata del rischio di ulteriori condotte pericolose; la sola ricostruzione dell’episodio non è sufficiente.
Massime di principio
- Il divieto previsto dall’art. 13-bis d.l. 14/2017 non può fondarsi sulla sola denuncia o sull’avvio di un procedimento penale: occorre accertare anche il presupposto sostanziale del possibile pericolo per la sicurezza derivante dalla condotta.
- La valutazione di pericolosità posta a fondamento del DASPO “Willy” deve essere concreta, dinamica e prognostica, e considerare se il soggetto possa commettere ulteriori fatti idonei a compromettere la sicurezza pubblica; la mera esposizione dell’episodio non soddisfa l’obbligo motivazionale.
- La valutazione amministrativa deve confrontarsi con gli atti istruttori che fondano il provvedimento: una ricostruzione dalla quale emerga che il destinatario è stato aggredito per primo e ha reagito in modo difensivo può smentire la pericolosità attribuitagli, se non sono indicati ulteriori elementi individualizzanti.
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