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Ordinanza

Ordinanza n. 3216/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) n. 03896/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202605584

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lombardia, Sez. IV, n. 03896/2025, favorevole ai ricorrenti di primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (imprese appellanti)

Prevale il privato

La controversia

Le società appellanti hanno impugnato la sentenza del TAR Lombardia e hanno chiesto, in via incidentale, la sospensione della sua efficacia esecutiva. Nel giudizio si sono costituite l’associazione rappresentativa di persone con disabilità visiva, alcuni eredi di una parte privata e una società; le prime parti hanno inoltre proposto ricorso incidentale. Il testo non specifica il contenuto degli atti amministrativi controversi né i singoli motivi di appello e di ricorso incidentale. Il Consiglio di Stato ha rilevato che l’appello presenta profili di censura meritevoli di adeguato approfondimento nella sede di merito.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare esclusivamente ai fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza sospendere l’efficacia esecutiva della sentenza impugnata. Ha demandato alla Segreteria di sottoporre il fascicolo al Presidente della Sezione per la fissazione dell’udienza di merito entro il primo trimestre del 2027. La misura cautelare è stata ritenuta sufficiente a tutelare le esigenze della parte appellante, mentre le censure sono state rinviate all’approfondimento collegiale in sede di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Richiamato quale base processuale dell’appello e della fase cautelare in appello.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, quando le esigenze cautelari possono essere tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio di merito, di accogliere l’istanza cautelare ai soli fini della fissazione ravvicinata dell’udienza, senza sospendere l’efficacia dell’atto o della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Quando l’appello presenta censure che richiedono un adeguato approfondimento nella sede di merito, il giudice cautelare può evitare una decisione interinale sul fumus e tutelare le esigenze della parte mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito.
  • Ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., l’accoglimento dell’istanza cautelare può avere il solo effetto di imporre la trattazione ravvicinata del merito, senza comportare la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
  • La peculiarità della vicenda può giustificare la compensazione delle spese della fase cautelare.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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