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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03108/2026 del 26/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito che afferma la responsabilità per truffa resta quindi ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che lo ha ritenuto responsabile del delitto di truffa, deducendo un unico motivo di ricorso per cassazione incentrato sull'asserita illogicità della motivazione. In sostanza sostiene che il ragionamento della Corte territoriale non sarebbe coerente e non avrebbe correttamente valorizzato gli elementi processuali. La Corte di cassazione rileva però che la censura, formalmente ricondotta all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., non evidenzia un vero vizio logico della motivazione, ma mira a una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Viene inoltre richiamato che il giudice di merito ha spiegato in modo non illogico perché il conto corrente intestato all'imputato non potesse essere stato utilizzato da terzi senza il suo consenso, anche perché egli non aveva mai denunciato l'ipotetico uso abusivo delle credenziali di accesso.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Il vizio di motivazione deducibile in cassazione è solo quello che emerge dal contrasto tra lo sviluppo argomentativo della sentenza e le massime di esperienza o le altre affermazioni contenute nel provvedimento; non è consentita una verifica della rispondenza della motivazione alle risultanze processuali come se si trattasse di un nuovo giudizio di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, quando ne ricorrono i presupposti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il controllo sulla motivazione è limitato alla sua coerenza logica interna e alla non contraddittorietà rispetto alle massime di esperienza o alle altre affermazioni della decisione, senza possibilità di rivalutare il compendio probatorio.
  • La deduzione di un vizio di illogicità della motivazione è inammissibile quando si risolve in una sollecitazione alla diversa lettura degli elementi di fatto compiuta dal giudice di merito.
  • È sufficiente a sostenere la responsabilità penale una motivazione che spieghi in modo logicamente coerente perché un determinato elemento fattuale, valorizzato dal giudice, escluda la tesi difensiva alternativa.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente sopporta le spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, ove applicabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTruffa
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
SottomaterieTruffa online
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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