Cassazione Penale, Sentenza n. 38401/2022 del 12/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Ministero impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila che aveva accolto il reclamo del detenuto 41-bis autorizzandolo ad acquistare, mediante sopravvitto, gli stessi generi alimentari previsti per i detenuti in regime ordinario ("modello 72") e a cucinare senza limiti di orario, disapplicando misure amministrative difformi. Il ricorso denunciava errori di diritto e manifesta illogicità nella valutazione circa: (a) la legittimità delle fasce orarie per la cottura (sostenendo che ampie finestre temporali erano un bilanciamento ragionevole delle esigenze organizzative); (b) la possibilità di equiparare i "modelli 72" dei detenuti ordinari e dei 41-bis, con l'argomento che la deroga poteva favorire la creazione di posizioni di supremazia tramite acquisto di generi di pregio; inoltre il Ministero richiamava il rischio connesso all'uso improprio di contenitori in vetro o metallo.
La decisione
La Corte di cassazione ha parzialmente accolto il ricorso. Ha ritenuto legittima la potestà dell'Amministrazione penitenziaria di disciplinare orari per la cottura dei cibi nell'interesse dell'ordine, della salubrità e delle attività trattamentali, quindi ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla prescrizione che aveva eliminato quelle fasce orarie, disponendo il rinvio al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila per una verifica integrativa (in particolare per chiarire se la regolazione oraria si applichi solo ai soggetti 41-bis o anche ad altri detenuti). Sul punto dei generi acquistabili con il sopravvitto, invece, la Cassazione ha respinto il ricorso del Ministero: il Tribunale aveva correttamente valutato che i beni richiesti rientravano nel "modello 72" degli ordinari e non apparivano idonei a creare posizioni di supremazia o a ledere gli obiettivi del regime differenziato; l'argomento dei contenitori pericolosi (vetro/metallo) è stato ritenuto estraneo alla ratio dell'art. 41-bis e, se necessario, riconducibile ad altri strumenti (es. misure individuali o art. 14-bis). Conseguenza: ricorso accolto limitatamente alle fasce orarie (annullamento e rinvio), respinto nel resto.
Norme richiamate
Consente il reclamo al magistrato di sorveglianza contro atti dell'Amministrazione penitenziaria che incidono su posizioni qualificate come "diritto" quando derivi un attuale e grave pregiudizio al detenuto; fondamento della tutela giurisdizionale esperibile dal detenuto.
art. 69, comma 6, lett. b) Ord. pen.
Indica il potere del magistrato di sorveglianza di intervenire su provvedimenti dell'Amministrazione che ledono diritti soggettivi del detenuto; delimita il perimetro del controllo giurisdizionale (legittimità, ragionevolezza, proporzionalità) senza sostituirsi al merito amministrativo.
Istituisce il regime differenziato finalizzato a prevenire condizionamenti esterni e l'aggregazione criminale; giustifica limitazioni aggiuntive alla ricezione e possesso di beni quando mirate a evitare l'acquisizione di posizioni di supremazia o la comunicazione con l'esterno.
d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, art. 36, lett. b)
"il regolamento interno disciplina gli orari relativi all'organizzazione della vita quotidiana della popolazione detenuta o internata"
Attribuisce all'Amministrazione la potestà di disciplinare l'organizzazione quotidiana (inclusi orari per la cottura), giustificando ragionevoli limitazioni di esercizio delle attività detentive per ragioni di ordine e gestione dell'istituto.
d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, art. 14
Prevede limiti generali alla ricezione, acquisto e possesso di oggetti e generi alimentari da parte di tutti i detenuti; sarà strumento per evitare acquisizioni anomale e beni di lusso.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2018
"va combattuto in ogni modo il manifestarsi all'interno del carcere di forme di potere dei detenuti più forti o più facoltosi, suscettibili anche di rafforzare le organizzazioni criminali"
Ha dichiarato l'illegittimità del divieto assoluto di cuocere cibi per i 41-bis, ma ha anche riconosciuto la legittimità di modalità di controllo volte a prevenire che l'acquisto di beni alimentari pregiati determini posizioni di supremazia; richiede equilibrio tra tutela dei diritti e esigenze di sicurezza.
Sentenza Corte Costituzionale n. 351/1996
Affermava che misure che eccedono la congruità rispetto alle finalità del regime differenziato assumono natura puramente afflittiva e sono incostituzionali; principio richiamato per valutare la ragionevolezza delle limitazioni.
Sentenza Corte Costituzionale n. 97/2020
Richiama il principio che misure carcerarie incongrue rispetto agli obiettivi legislativi violano gli artt. 3 e 27 Cost. e non possono avere valenza meramente afflittiva.
art. 13, comma 4, d.P.R. 230/2000
"preparare cibi di facile e rapido approntamento"
Consente la preparazione limitata di cibi semplici in cella; è stato utilizzato per bilanciare il diritto a cuocere con esigenze organizzative.
Strumento previsto per contenere forme di pericolosità violenta; i rischi connessi a materiali pericolosi (vetro/metallo) rientrano più propriamente in valutazioni di sicurezza generale o misure individuali piuttosto che nella ratio dell'art. 41-bis.
Massime di principio
- L'Amministrazione penitenziaria ha potere regolamentare le modalità di vita interna (es. orari di cottura) purché le misure siano ragionevoli, proporzionate e non sostanzialmente inibenti l'esercizio del diritto fondamentale all'alimentazione e alla salute.
- Il controllo del giudice (magistrato di sorveglianza) sul reclamo è circoscritto a vizi di legittimità, ragionevolezza e proporzionalità: non sostituisce il merito amministrativo ma può annullare provvedimenti manifestamente irragionevoli o afflittivi.
- Le differenziazioni tra detenuti 41-bis e ordinari circa l'acquisto di generi possono essere giustificate quando mirano a prevenire il consolidarsi di posizioni di potere o relazioni pericolose con l'esterno; tuttavia divieti generali non collegati a tali rischi sono sproporzionati.
- Questioni relative a materiali potenzialmente pericolosi (vetro, metallo) devono essere valutate in termini di rischio concreto e, se del caso, gestite con misure individuali o strumenti specifici (es. art. 14-bis), non con restrizioni generalizzate non motivate.
- In presenza di ambiguità sull'ambito applicativo di una disposizione organizzativa (es. se una regola valga solo per 41-bis o per altri detenuti), il giudice può rinviare per chiarimenti: le regole devono essere uniformi e non produrre discriminazioni ingiustificate.
- Per difendere restrizioni differenziate l'Amministrazione deve documentare specifiche esigenze di ordine e sicurezza e collegarle direttamente agli obiettivi del regime differenziato; l'assenza di motivazione concreta espone le misure all'annullamento.
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