Cassazione Penale, Sentenza n. 31/2024 del 02/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Rullo aveva chiesto l'indennizzo ai sensi dell'art. 314 c.p.p. per ingiusta detenzione subita dopo l'arresto in un procedimento per concorso in rapina e tentata estorsione (assolto in appello per insussistenza del fatto). La Corte d'Appello, nel secondo rinvio, ha rigettato la domanda ritenendo sussistente una condotta macroscopicamente imprudente del Rullo (si era recato con quattro amici a confrontare CORTESE, aveva dato uno schiaffo e vi fu una aggressione), e ha inoltre valutato profili connessi alla sua contiguità ad ambienti criminali e alla residua esecuzione di pene (art. 314, comma 4, c.p.p. — fungibilità). Il ricorso in Cassazione impugnava l'ordinanza per violazione dell'art. 627, comma 3, c.p.p., sostenendo che la Corte di rinvio doveva limitarsi alla verifica della correttezza dei dati sulla eventuale pena da espiare (e, se positiva, alla liquidazione dell'indennizzo) e non rideterminare il vizio ostativo basandosi su fatti già valutati nelle precedenti decisioni di annullamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per violazione dell'art. 627, comma 3, c.p.p., ritenendo che il giudice del rinvio si fosse spinto oltre il devolutum stabilito dalla precedente sentenza di annullamento e avesse riaperto il giudizio sulla sussistenza del comportamento ostativo. La Cassazione ha disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio alla Corte d'Appello di Napoli per un nuovo giudizio nel rispetto dei limiti fissati dalla sentenza di annullamento (verifica dei dati relativi alla fungibilità/pena da espiare e, in caso di esito positivo, liquidazione dell'indennizzo). Il secondo motivo è stato assorbito.
Norme richiamate
Disciplina l'indennizzo per ingiusta detenzione. La Corte ha ricordato che l'applicabilità del comma 4 (fungibilità con pena residua) può escludere la liquidazione se risulta che i giorni di ingiusta detenzione sono stati assorbiti nella pena da espiare; tale accertamento deve tuttavia fondarsi su documenti processuali corretti (certificato di esecuzione, certificato del casellario) e non su valutazioni meramente argomentative.
art. 314, comma 4, cod. proc. pen.
Prevede che la liquidazione dell'indennizzo può essere sospesa o esclusa quando i giorni di ingiusta detenzione sono stati conteggiati come pena da espiare (fungibilità). La Corte ha sottolineato che l'applicazione richiede verifica puntuale della effettiva pena residua/esecuzione e non può essere affermata in presenza di dati erroneamente interpretati.
art. 627, comma 3, cod. proc. pen.
Regola gli effetti e i limiti del rinvio disposto dalla Corte di Cassazione. La Cassazione ha interpretato che, quando l'annullamento è disposto per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, il giudice del rinvio è vincolato ai principi di diritto indicati nella sentenza di annullamento e non può riaprire o reintrodurre il medesimo percorso logico-fattuale censurato; in particolare non può estendere il devolutum a questioni di merito già delimitate dalla Corte di annullamento.
Massime di principio
- Se la Cassazione annulla per violazione di legge e rinvia indicando un oggetto limitato (es. verifica di dati tecnici o calcolo della pena), il giudice del rinvio deve attenersi strettamente a quel devolutum e non può riaprire valutazioni di merito già censurate.
- Per escludere l'indennizzo ai sensi dell'art. 314 c.p.p. per 'fungibilità' (art. 314, comma 4) occorre prova documentale e precisa che i giorni di ingiusta detenzione siano stati effettivamente conteggiati in una pena da espiare; verifiche errate sui certificati di esecuzione possono determinare annullamento.
- La negazione dell'indennizzo per comportamento ostativo richiede un nesso causale chiaro tra le condotte contestate e l'applicazione della misura cautelare: la corte deve indicare concrete e specifiche condotte dolose o gravemente colpose e spiegare in che modo esse hanno indotto l'autorità a disporre la detenzione.
- Le valutazioni di fatto espresse dalla Cassazione in motivazione non vincolano il giudice del rinvio quando l'annullamento consegue a un errore di diritto; il giudice di merito resta libero di ricostruire i fatti purché non riproponga il ragionamento censurato dalla Cassazione.
- In procedimenti complessi con più annullamenti è essenziale controllare l'estratto del casellario e i certificati di esecuzione per stabilire l'effettiva esistenza di pene residue e ogni possibile interferenza con il diritto all'indennizzo.
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