Ordinanza n. 1537/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lombardia di rigetto della domanda di sospensione della revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo e del rigetto dell'istanza di aggiornamento
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'interessato ha proposto appello cautelare contro l'ordinanza del TAR Lombardia, che aveva respinto la domanda di sospensione degli effetti del provvedimento con cui la Questura di Milano aveva revocato il permesso di soggiorno di lungo periodo e contestualmente rigettato l'istanza di aggiornamento. L'appellante ha rappresentato esigenze cautelari connesse alle proprie critiche condizioni di salute. Dal testo emerge inoltre che la revoca era stata contestata in relazione al precedente penale posto a fondamento dell'atto amministrativo.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, ritenendo, in una valutazione prima facie propria della fase cautelare, che il ritiro del permesso di soggiorno di lungo periodo apparisse sufficientemente motivato con riferimento al precedente penale emerso a carico dell'appellante. Quanto alle condizioni di salute, il Collegio ha ritenuto che le esigenze cautelari potessero essere tutelate mediante la richiesta di uno specifico permesso di soggiorno, senza sospendere il provvedimento impugnato. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Visto l’art. 62 cod. proc. amm.
La disposizione costituisce la base processuale dell'appello cautelare dinanzi al Consiglio di Stato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
La norma è richiamata quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte appellante.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
La disposizione è richiamata a tutela dei dati personali relativi a precedenti penali e reati, in connessione con l'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, la revoca di un permesso di soggiorno di lungo periodo può essere mantenuta quando, a una valutazione prima facie, risulti sufficientemente motivata in riferimento a un precedente penale emerso a carico dell'interessato.
- La presenza di critiche condizioni di salute non impone necessariamente la sospensione della revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo quando le esigenze di tutela possono essere soddisfatte mediante la richiesta di uno specifico permesso di soggiorno.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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