Cassazione Civile, Ordinanza n. 01938/2024 del 18/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (autorità di vigilanza)
La controversia
A un ex componente del consiglio di amministrazione di una banca cooperativa era stata irrogata dalla Banca d'Italia una sanzione pecuniaria per carenze nell'organizzazione e nei controlli sui rischi di credito e operativi. L'interessato aveva proposto opposizione ex art. 145 d.lgs. n. 385/1993, respinta in appello; quindi aveva proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi contro la sentenza della Corte d'appello di Roma. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, il ricorrente è deceduto. La questione decisa dalla Corte non riguarda il merito dei motivi di ricorso, ma gli effetti della morte dell'autore della violazione sul giudizio di opposizione a sanzione e sulle spese di lite.
La decisione
La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere. Ha ritenuto che, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, la morte dell'autore della violazione estingue l'obbligo di pagare la sanzione pecuniaria, la quale non si trasmette agli eredi ai sensi dell'art. 7 l. n. 689/1981, attesa la natura personale della responsabilità amministrativa. Ne è derivata la cessazione della materia del contendere e, conseguentemente, la mancata regolamentazione delle spese secondo soccombenza; è stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato perché il giudizio di cassazione non si è chiuso con integrale conferma della sentenza impugnata né con una ordinaria declaratoria di inammissibilità.
Norme richiamate
norma processuale richiamata quale base dell'opposizione alla sanzione irrogata dalla Banca d'Italia.
la sanzione pecuniaria amministrativa non si trasmette agli eredi, in ragione della natura personale della responsabilità amministrativa.
art. 8, comma 1, d.P.R. n. 115/2002
nel caso di cessazione della materia del contendere, ciascuna parte anticipa e sopporta le proprie spese.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
il raddoppio del contributo unificato non opera quando il giudizio di cassazione non si conclude con integrale conferma della decisione impugnata o con ordinaria inammissibilità, ma con cessazione della materia del contendere.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
norma che ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato richiamato dalla Corte.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, la morte dell'autore dell'illecito determina la cessazione della materia del contendere quando la sanzione pecuniaria, per la sua natura personale, non si trasmette agli eredi.
- In ipotesi di cessazione della materia del contendere per morte del sanzionato, non si applicano i criteri della soccombenza virtuale per la liquidazione delle spese; ciascuna parte sopporta le proprie spese secondo la disciplina del contributo unificato e delle anticipazioni processuali.
- Il raddoppio del contributo unificato presuppone una definizione del giudizio di cassazione con integrale conferma della decisione impugnata o con ordinaria declaratoria di inammissibilità; non opera quando il processo si chiude per cessazione della materia del contendere.
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