Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 01938/2024 del 18/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (autorità di vigilanza)

La controversia

A un ex componente del consiglio di amministrazione di una banca cooperativa era stata irrogata dalla Banca d'Italia una sanzione pecuniaria per carenze nell'organizzazione e nei controlli sui rischi di credito e operativi. L'interessato aveva proposto opposizione ex art. 145 d.lgs. n. 385/1993, respinta in appello; quindi aveva proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi contro la sentenza della Corte d'appello di Roma. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, il ricorrente è deceduto. La questione decisa dalla Corte non riguarda il merito dei motivi di ricorso, ma gli effetti della morte dell'autore della violazione sul giudizio di opposizione a sanzione e sulle spese di lite.

La decisione

La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere. Ha ritenuto che, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, la morte dell'autore della violazione estingue l'obbligo di pagare la sanzione pecuniaria, la quale non si trasmette agli eredi ai sensi dell'art. 7 l. n. 689/1981, attesa la natura personale della responsabilità amministrativa. Ne è derivata la cessazione della materia del contendere e, conseguentemente, la mancata regolamentazione delle spese secondo soccombenza; è stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato perché il giudizio di cassazione non si è chiuso con integrale conferma della sentenza impugnata né con una ordinaria declaratoria di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 145 d.lgs. n. 385/1993

    norma processuale richiamata quale base dell'opposizione alla sanzione irrogata dalla Banca d'Italia.

  • art. 7 l. n. 689/1981

    la sanzione pecuniaria amministrativa non si trasmette agli eredi, in ragione della natura personale della responsabilità amministrativa.

  • art. 8, comma 1, d.P.R. n. 115/2002

    nel caso di cessazione della materia del contendere, ciascuna parte anticipa e sopporta le proprie spese.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    il raddoppio del contributo unificato non opera quando il giudizio di cassazione non si conclude con integrale conferma della decisione impugnata o con ordinaria inammissibilità, ma con cessazione della materia del contendere.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    norma che ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato richiamato dalla Corte.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, la morte dell'autore dell'illecito determina la cessazione della materia del contendere quando la sanzione pecuniaria, per la sua natura personale, non si trasmette agli eredi.
  • In ipotesi di cessazione della materia del contendere per morte del sanzionato, non si applicano i criteri della soccombenza virtuale per la liquidazione delle spese; ciascuna parte sopporta le proprie spese secondo la disciplina del contributo unificato e delle anticipazioni processuali.
  • Il raddoppio del contributo unificato presuppone una definizione del giudizio di cassazione con integrale conferma della decisione impugnata o con ordinaria declaratoria di inammissibilità; non opera quando il processo si chiude per cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.