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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20864/2025 del 04/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza del Tribunale di Modena (28/11/2024) sostenendo che il Tribunale avesse errato nel ritenere che la detenzione domiciliare sostitutiva non fosse soggetta alla sospensione ex art. 68 e, comunque, che la condotta rilevante ai fini di evasione per la detenzione domiciliare sostitutiva sia solo l'allontanamento per più di dodici ore ex art. 72 legge 24 settembre 1981 n. 689; nel caso concreto l'imputato si era allontanato per non più di circa trenta minuti rispetto all'orario di autorizzazione (autorizzato ogni lunedì dalle 11:30 alle 14:00 per recarsi al Ser.T), e la Polizia lo ha trovato fuori dall'abitazione alle 00:40 del 24/07/2024, ossia in un arco temporale inferiore a 12 ore dall'ultima autorizzazione.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Motivo: per i condannati alla pena sostitutiva della detenzione domiciliare l'eversione è prevista dall'art. 72 della legge 24/9/1981 (come modificato), che punisce l'assenza o l'allontanamento solo se superiore a dodici ore; nel caso concreto l'allontanamento era inferiore a tale soglia, dunque il reato non si è consumato. La Corte ha inoltre precisato che la fattispecie non rientra nell'art. 385, comma terzo, c.p. (persone in stato di arresto nella propria abitazione) e ha distintamente interpretato le norme applicabili alla detenzione domiciliare sostitutiva.

Norme richiamate

  • art. 72 legge 24 settembre 1981 n. 689 (come modificato)

    Il condannato alla pena sostitutiva della semilibertà o della detenzione domiciliare che per più di dodici ore, senza giustificato motivo, rimane assente dall'istituto di pena ovvero si allontana da uno dei luoghi indicati nell'articolo 56 è punito ai sensi del primo comma dell'articolo 385 del codice penale

    La Corte ha interpretato l'art. 72 nel senso che, per la detenzione domiciliare sostitutiva, la condotta penalmente rilevante di evasione sussiste solo se l'assenza o l'allontanamento supera le dodici ore; sotto tale soglia il reato non si configura.

  • art. 385 c.p.

    Richiamato come norma sanzionatoria di riferimento per l'ipotesi di evasione, ma la Corte ha escluso l'applicazione piena dell'art. 385 al caso in esame perché la specifica disciplina dell'art. 72 richiede il superamento della soglia delle dodici ore per la detenzione domiciliare sostitutiva.

  • art. 56 legge 24 settembre 1981 n. 689

    Richiamato come riferimento ai 'luoghi' cui si applica il divieto di allontanamento; l'art. 72 rinvia ai luoghi indicati nell'art. 56 per definire l'ambito territoriale della prescrizione.

  • art. 68 legge 24 ottobre 1981 (citato dalla difesa)

    La difesa aveva invocato la sospensione della detenzione domiciliare ex art. 68 in presenza di uno stato di arresto sopravvenuto; la Corte ha ritenuto che nel caso concreto la fattispecie fosse regolata dalla disciplina di cui all'art. 72 (detenzione domiciliare sostitutiva) e non da quella dell'art. 385, comma terzo, c.p.

  • art. 572 c.p. (sentenza n. 358 del 2023)

    Richiamata solo per indicare il precedente provvedimento che aveva sostituito la pena con la detenzione domiciliare; non oggetto di ulteriore interpretazione nella presente decisione.

Massime di principio

  • Per i soggetti sottoposti a pena sostitutiva della detenzione domiciliare, l'eversione è integrata solo se l'assenza o l'allontanamento supera le dodici ore: controllare sempre la soglia temporale rilevante prevista dall'art. 72.
  • Distinguere chiaramente tra persone effettivamente in stato di arresto nella propria abitazione (disciplinate anche dall'art. 385 c.p., comma terzo) e i condannati alla detenzione domiciliare sostitutiva: le norme applicabili e le soglie di rilevanza penale possono differire.
  • Documentare scrupolosamente autorizzazioni, orari e motivi di allontanamento (es. permessi per cura/servizi sanitari come il Ser.T): minuti/ore contano; un allontanamento breve, purché rientri nelle autorizzazioni o sotto la soglia di 12 ore, può escludere il reato.
  • In caso di contestazione di evasione, valutare la normativa speciale che ha istituito la misura sostitutiva (legge 689/1981 e sue modifiche) prima di applicare pedissequamente le norme generali sull'evasione.
  • Se la durata dell'assenza è inferiore alla soglia legale, la strategia difensiva deve puntare a dimostrare la temporalità e la legittimità dell'allontanamento (orari, autorizzazioni, motivi giustificati).

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