Cassazione Civile, Ordinanza n. 27003/2024 del 17/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società operante nel settore della radioterapia convenzionata aveva agito in giudizio per ottenere l’accertamento dell’illegittimità di atti amministrativi regionali e della conseguente disapplicazione, sostenendo di non dover restituire somme richieste dall’amministrazione sanitaria in applicazione di un decreto assessoriale che aveva disposto uno sconto tariffario. La vicenda nasceva da una sequenza di atti amministrativi: il decreto del 2007 che introduceva lo sconto tariffario, la sua sospensione in pendenza di un ricorso al TAR con un decreto del 2008 che ripristinava le tariffe precedenti, la successiva definizione del giudizio amministrativo favorevole alla pubblica amministrazione e il decreto del 2013 che ripristinava la riduzione tariffaria, cui seguiva la nota di richiesta di restituzione delle somme. La domanda era stata respinta in primo grado e in appello. In Cassazione la società aveva proposto cinque motivi, ma nel corso del giudizio aveva depositato memoria dichiarando che, dopo la proposizione del ricorso, il decreto del 2013 era stato annullato dal Consiglio di Stato e che tale annullamento era stato ritenuto efficacia erga omnes dal Consiglio di giustizia amministrativa; da ciò deduceva il venir meno del proprio interesse alla decisione e chiedeva la declaratoria in tal senso con compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha rilevato che la ricorrente, con atto unilaterale successivo al ricorso, aveva dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Ha quindi ritenuto che tale sopravvenuto difetto di interesse determini l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso, poiché l’interesse ad agire e a impugnare deve permanere sino alla decisione. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese di lite, valorizzando la condotta non resistenziale delle controparti. Ha escluso l’obbligo del versamento del doppio contributo unificato, perché l’inammissibilità era sopravvenuta e non originaria.
Norme richiamate
art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115
il meccanismo del doppio contributo unificato è finalizzato a disincentivare le impugnazioni dilatorie o pretestuose e si applica all’inammissibilità originaria dell’impugnazione, non a quella sopravvenuta per difetto di interesse.
Massime di principio
- L’interesse ad agire e l’interesse a impugnare devono sussistere non solo al momento della proposizione del ricorso, ma anche fino alla decisione della causa; la loro sopravvenuta carenza rende il ricorso inammissibile.
- La dichiarazione unilaterale della parte ricorrente di avere perduto interesse alla decisione, quando fondata su eventi successivi, può essere sufficiente a determinare l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando l’inammissibilità dell’impugnazione è sopravvenuta per perdita di interesse, poiché la ratio sanzionatoria riguarda le impugnazioni originariamente inammissibili o pretestuose.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando la sopravvenuta definizione della controversia e l’assenza di resistenza sostanziale delle controparti rendono equo non porre le spese a carico di una sola parte.
Come è indicizzato
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