Ordinanza n. 1547/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) della determinazione dirigenziale del Comune di Caserta - Settore 3, Servizio Risorse Umane - prot. n. 0031354 del 13/03/2026, recante approvazione e pubblicazione della graduatoria finale della procedura di progressione di carriera finalizzata alla copertura di n. 6 posti di “Funzionario di Vigilanza” (cod. PVFV), nella parte in cui colloca il ricorrente in posizione non utile all'inquadramento; b) del verbale n. 2 dell'11.02.2026 della Commissione esaminatrice, e della scheda di valutazione del colloquio del ricorrente, nella parte in cui è attribuito al Sig. Vitelli il punteggio pari a “0 (zero)” alla voce “Punteggio medio conoscenze”, come risultante dalla tabella riepilogativa allegata al verbale (pag. 3); c) del verbale n. 1 dell'11.02.2026, nella parte in cui definisce i criteri applicativi del colloquio in modo tale da consentire, in concreto, l'assegnazione di un punteggio nullo alla componente “Conoscenze - il sapere”, in palese frizione con i requisiti di ammissione e con gli stessi criteri generali di procedura; d) del verbale n. 3 del 10.03.2026, nella parte in cui recepisce il punteggio del colloquio (0 per “Punteggio medio conoscenze” e 4 complessivi per la prova orale) e forma la graduatoria finale per il profilo PVFV recepita nella successiva Determina dirigenziale; e) dell'Avviso di selezione prot. n. 5988/2025, ove interpretato ed applicato nel senso di consentire l'attribuzione di un punteggio nullo alla voce “Punteggio medio conoscenze” in danno di candidato ammesso proprio in ragione del possesso di “valutazione positiva” della performance individuale; f) nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi gli atti interni della Commissione esaminatrice;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria finale e atti della procedura di progressione di carriera per la copertura di sei posti di Funzionario di Vigilanza, nella parte in cui il candidato è stato collocato in posizione non utile e gli è stato attribuito il punteggio zero per la voce "Punteggio medio conoscenze"
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la graduatoria finale approvata dal Comune, i verbali della Commissione esaminatrice, la scheda di valutazione del colloquio e l'avviso di selezione, contestando l'attribuzione di zero punti alla componente "Conoscenze - il sapere" del colloquio orale. Ha dedotto che i criteri applicativi definiti dalla Commissione consentirebbero illegittimamente l'attribuzione di un punteggio nullo a una componente della prova, in contrasto con i requisiti di ammissione e con i criteri generali della procedura, e che tale esito sarebbe particolarmente contraddittorio rispetto all'ammissione del candidato, avvenuta anche in ragione del possesso di una valutazione positiva della performance individuale. Ha chiesto l'annullamento degli atti e la sospensione della loro efficacia. Il Comune si è costituito; alcuni controinteressati inseriti in graduatoria non si sono costituiti.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito le censure. Ha ritenuto che le questioni dedotte necessitassero dell'approfondimento proprio della sede di merito e che le esigenze cautelari potessero essere soddisfatte mediante la sollecita fissazione dell'udienza pubblica, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Ha disposto un incombente istruttorio a carico del Comune, ordinandogli di depositare le schede di valutazione compilate dai singoli commissari durante il colloquio orale del ricorrente. Ha inoltre ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati inseriti in graduatoria e potenzialmente incisi dall'eventuale accoglimento del ricorso: il Comune deve fornire gli indirizzi PEC entro dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza; il ricorrente deve notificare individualmente il ricorso e l'ordinanza entro trenta giorni dalla comunicazione dell'elenco e depositare le prove delle notifiche entro i successivi quindici giorni dal perfezionamento dell'ultima notifica. È stata fissata per il merito l'udienza pubblica del 26 gennaio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Disciplina la tutela cautelare; il TAR ha ritenuto applicabile il comma 10, fissando sollecitamente l'udienza di merito in luogo dell'adozione di una misura cautelare tipica.
le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con la sollecita trattazione del merito
Consente al giudice, quando le esigenze cautelari possono essere soddisfatte dalla rapida definizione della causa, di fissare la trattazione del merito senza pronunciarsi sull'accoglimento della sospensione richiesta.
art. 2 dell'Avviso di selezione
È richiamato in relazione all'indicazione, nella domanda di partecipazione, degli indirizzi PEC dei controinteressati, necessari per l'integrazione del contraddittorio.
Massime di principio
- Quando le questioni prospettate con la domanda cautelare richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria, ma le esigenze del ricorrente possono essere adeguatamente tutelate mediante una rapida definizione della causa, il giudice amministrativo può applicare l'art. 55, comma 10, c.p.a. e fissare sollecitamente l'udienza di merito senza concedere o negare espressamente la sospensione dell'atto.
- In una controversia relativa alla valutazione di una prova orale, il giudice può ordinare all'amministrazione di depositare le schede individuali compilate dai singoli commissari quando tali documenti sono pertinenti alla verifica delle modalità concrete di attribuzione dei punteggi e alle censure sulla valutazione.
- Se l'eventuale accoglimento dell'impugnazione di una graduatoria può incidere sulla posizione di più candidati collocati in graduatoria, il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati potenzialmente lesi, imponendo termini e modalità per la notificazione individuale.
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