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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02885/2025 del 05/02/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Alcuni dipendenti di un ente locale, adibiti all'Ufficio Stampa e iscritti all'ordine professionale dei giornalisti, hanno chiesto il riconoscimento del diritto all'inquadramento nella categoria D, posizione economica D3, con pagamento delle differenze retributive, assumendo di avere svolto in concreto mansioni giornalistiche superiori rispetto alla loro formale appartenenza. Il Tribunale ha accolto in parte la domanda, e la Corte d'appello ha parzialmente confermato, anche anticipando la decorrenza del credito di una delle lavoratrici. Roma Capitale ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione delle norme sulla classificazione del personale del comparto Regioni e autonomie locali e dell'art. 52 d.lgs. 165/2001, sostenendo che all'interno della categoria D non esiste una gerarchia di mansioni tra D1, D2 e D3 e che D3 è solo una posizione economica iniziale riservata ai profili già ascrivibili alla ex VIII qualifica funzionale; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 2697 c.c., 52 d.lgs. 165/2001 e 115 c.p.c., lamentando che i lavoratori non avessero provato in modo adeguato le mansioni effettivamente svolte e che il giudice non avesse compiuto il necessario accertamento trifasico tra attività in concreto svolta, qualifiche contrattuali e raffronto tra le due.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi del ricorso. Ha affermato che, nel pubblico impiego contrattualizzato, le mansioni all'interno della medesima categoria sono equivalenti ed esigibili e che la posizione economica D3 non costituisce una superiore categoria, ma una posizione iniziale attribuita a specifici profili già riconducibili alla ex VIII qualifica funzionale. Tuttavia, nel caso concreto, poiché i lavoratori non avevano dedotto di appartenere formalmente alla ex VIII qualifica al momento del passaggio al nuovo sistema, il giudice di merito avrebbe dovuto verificare in concreto quali mansioni fossero state svolte e se esse eccedessero la categoria formalmente posseduta, applicando il criterio delle mansioni superiori soltanto se i dipendenti fossero risultati appartenere a una categoria inferiore. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità, affinché decida nuovamente nel merito applicando i principi di diritto enunciati.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 347 del 1983, allegato A

    Richiamato per la disciplina previgente delle qualifiche funzionali e per l'individuazione dei profili poi transitati nel nuovo sistema di classificazione.

  • d.P.R. n. 333 del 1990, tabella 1

    Richiamato come normativa integrativa della disciplina delle qualifiche funzionali preesistenti.

  • artt. 3, 12, 13 e 15 CCNL Comparto Regioni e Autonomie locali del 31 marzo 1999

    Interpretati nel senso che il sistema contrattuale distingue quattro categorie, prevede l'equivalenza delle mansioni interne alla categoria e consente solo una progressione economica, non una graduazione gerarchica tra D1, D2 e D3 come categorie di mansioni.

  • CCNL Comparto Regioni e Autonomie locali del 5 ottobre 2001, dichiarazione congiunta n. 11

    Richiamata quale fonte contrattuale della disciplina del comparto e della transizione di alcuni profili alla posizione D3.

  • art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001

    Il giudizio di mansioni superiori nel pubblico impiego contrattualizzato richiede il raffronto tra mansioni concretamente svolte e categoria formalmente posseduta; l'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica non incide sull'inquadramento, ma può rilevare ai fini economici solo se vi sia effettivo svolgimento prevalente di mansioni superiori rispetto alla categoria di appartenenza.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in relazione all'onere dei lavoratori di provare le mansioni effettivamente svolte e il relativo raffronto con la classificazione contrattuale.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato con riferimento alla valutazione delle allegazioni e delle prove e al mancato corretto uso del principio di non contestazione.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Indicato come parametro del vizio di legittimità derivante dall'errata applicazione dell'art. 2103 c.c. o, nel pubblico impiego contrattualizzato, dell'art. 52 d.lgs. 165/2001.

  • art. 2103 c.c.

    Richiamato solo per escluderne l'applicazione diretta al pubblico impiego contrattualizzato, dovendo invece farsi riferimento all'art. 52 d.lgs. 165/2001.

  • L. n. 150 del 2000

    Richiamata per la disciplina dell'ufficio stampa delle pubbliche amministrazioni, la quale ne evidenzia la natura giornalistica ma anche la funzione organizzativa e gerarchica interna all'ente.

  • L. n. 69 del 1963

    Richiamata per distinguere la figura del giornalista professionale dall'addetto all'ufficio stampa pubblico, che non è assimilabile al primo.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato il sistema di classificazione contrattuale si fonda sull'equivalenza delle mansioni all'interno di ciascuna categoria; le posizioni economiche interne non integrano, di regola, categorie funzionali autonome o gerarchie di mansioni.
  • La domanda di differenze retributive per mansioni superiori richiede l'accertamento in fatto delle attività concretamente svolte, l'individuazione della categoria o del profilo previsto dal contratto collettivo e il raffronto tra le due indagini; la motivazione che ometta questo passaggio è censurabile per violazione di legge.
  • Per riconoscere il compenso per mansioni superiori nel pubblico impiego è necessario che il lavoratore sia formalmente inquadrato in una categoria inferiore e che svolga in modo prevalente, sotto i profili qualitativo, quantitativo e temporale, compiti propri della categoria superiore.
  • Lo svolgimento di attività riconducibili alla categoria D non comporta di per sé mansioni superiori se il lavoratore appartiene già formalmente alla categoria D, anche quando la posizione economica interna sia diversa.
  • L'ufficio stampa di una pubblica amministrazione ha natura giornalistica, ma il relativo addetto, pur dovendo possedere l'iscrizione all'albo dei giornalisti, resta inserito in un'articolazione organizzativa dell'ente e non coincide automaticamente con la figura del giornalista libero o autonomo ai fini dell'inquadramento contrattuale.

Come è indicizzato

MaterieMansioni superioriImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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