Sentenza del 16/03/2016 n. 1549 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
PROCESSO TRIBUTARIO - Delega alla sottoscrizione - Delega generica a funzionario nominativamente individuato - Funzionario preposto al settore contenzioso - Nullità dell'avviso di accertamento - Non sussiste - Eccezione di nullità dell'atto impositivo per carenza di requisiti dirigenziali - Rilevabilità d'ufficio - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha contestato la validità dell'avviso di accertamento sostenendo che fosse stato sottoscritto da un funzionario privo dei necessari requisiti dirigenziali o comunque senza una valida delega. La delega era invece riferita a un funzionario individuato nominativamente e preposto al settore del contenzioso. La contestazione relativa alla carenza dei requisiti dirigenziali è stata inoltre sollevata tardivamente, per la prima volta durante la discussione orale.
La decisione
La contestazione è stata respinta. L'art. 42 del d.P.R. n. 600/1973 consente la sottoscrizione dell'avviso da parte del capo dell'Ufficio o di un impiegato della carriera direttiva da lui delegato, senza richiedere necessariamente una qualifica dirigenziale. La nullità ricorre, in particolare, quando la delega sia impersonale, indicando soltanto la qualifica del delegato e non il suo nominativo. Poiché nel caso esaminato il funzionario era nominativamente individuato, l'avviso non è stato ritenuto nullo. Inoltre, la questione relativa alla carenza dei requisiti dirigenziali, non essendo stata proposta nel ricorso introduttivo, non poteva essere introdotta successivamente né rilevata d'ufficio; il vizio si è quindi consolidato.
Norme richiamate
L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal capo dell'Ufficio oppure da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.
La norma non impone che il delegato abbia necessariamente una qualifica dirigenziale. È sufficiente che si tratti di un impiegato appartenente alla carriera direttiva e che la delega individui nominativamente il soggetto incaricato. La delega meramente impersonale, indicante solo la qualifica del delegato, può determinare la nullità dell'atto.
Principio del giudizio tributario di tipo impugnatorio
Il giudizio tributario è delimitato dai motivi specificamente indicati nel ricorso introduttivo. Le contestazioni nuove, formulate successivamente, non possono normalmente ampliare l'oggetto del giudizio.
Cass. n. 25756/2014
Conferma che il giudizio tributario è circoscritto ai motivi dedotti tempestivamente contro l'atto impugnato.
Cass. n. 21616/2015
Conferma che la questione relativa alla carenza dei requisiti dirigenziali del funzionario firmatario, se non proposta nel ricorso introduttivo, non può essere introdotta per la prima volta in udienza.
Cass. nn. 20984/2015 e 18448/2015
Affermano che la nullità non rilevabile d'ufficio, se non dedotta tempestivamente, può consolidarsi e rendere definitivo il provvedimento.
Massime di principio
- Quando si contesta la validità di un avviso di accertamento, è essenziale indicare già nel ricorso introduttivo tutti i vizi relativi alla firma, alla delega e ai requisiti del sottoscrittore.
- La mancanza della qualifica dirigenziale del funzionario firmatario non comporta automaticamente la nullità dell'avviso, se il funzionario appartiene alla carriera direttiva ed è stato validamente delegato.
- Una delega alla sottoscrizione deve individuare concretamente il delegato; una delega riferita soltanto a una categoria o funzione, senza nominativo, può essere contestata come impersonale.
- Le eccezioni nuove formulate in udienza o in una fase successiva al ricorso introduttivo possono essere dichiarate inammissibili, anche se riguardano asseriti vizi dell'atto.
- Non tutte le nullità sono rilevabili d'ufficio: se il vizio deve essere dedotto dalla parte, la mancata contestazione tempestiva può comportarne il consolidamento.
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