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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28970/2026 del 30/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato, rilevando che contro la sentenza di patteggiamento non è consentito dedurre motivi attinenti alla responsabilità penale, ma solo quelli tipizzati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Conseguentemente ha applicato le statuizioni conseguenti previste dall'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda un ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dal Tribunale di Roma. Il ricorso censurava, in sostanza, la responsabilità per il reato oggetto dell'accordo, cioè contestava il merito dell'affermazione di responsabilità. La Corte rileva però che, nel rito ex art. 444 c.p.p., il ricorso per cassazione è ammesso nei soli limiti previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.: vizi relativi all'espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza. Poiché il motivo dedotto esula da tali ambiti, il ricorso è dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 448 comma 2-bis c.p.p.

    Nel giudizio avverso sentenza di applicazione della pena il ricorso per cassazione di pubblico ministero e imputato è ammesso solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce previste dalla norma.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena il ricorso per cassazione è soggetto a un regime di tassatività dei motivi: non è ammessa la censura sulla responsabilità nel merito.
  • Il controllo di legittimità sul patteggiamento è limitato ai soli vizi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., in particolare volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e decisione, qualificazione giuridica del fatto e legalità della pena o della misura di sicurezza.
  • Se il ricorso deduce motivi estranei ai casi consentiti dalla legge, esso è inammissibile con le conseguenze processuali previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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