Sentenza n. 2166/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sospensione per tre giorni dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande per reiterate violazioni del divieto regolamentare di emissione di rumori e suoni nelle fasce orarie protette
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la sentenza breve del TAR Veneto che aveva respinto il ricorso contro il provvedimento comunale di sospensione dell’attività. La sospensione era stata adottata dopo due accertamenti della Polizia Locale, relativi alla riproduzione di musica ad alto volume mediante amplificatori, udibile dall’esterno, in orari vietati dall’art. 65, comma 1, del Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana del Comune di Venezia, nonché dopo una precedente diffida. Con il primo motivo d’appello è stata contestata l’irrilevanza dei limiti di emissione acustica previsti dalla l. 447/1995 e dalla classificazione acustica comunale, sostenendo che la violazione avrebbe dovuto essere provata mediante rilevazioni fonometriche e parametri oggettivi. Con il secondo motivo sono stati dedotti sviamento, difetto di istruttoria e difetto dei presupposti, lamentando l’applicazione di criteri meramente percettivi e non di standard tecnici rigorosi. Con il terzo motivo è stata censurata l’omessa pronuncia e la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nonché l’arbitrarietà dell’accertamento, in ragione dell’assenza di segnalazioni dei cittadini, dell’ipotizzata interferenza acustica di un esercizio confinante e dell’inidoneità delle fotografie a provare un fenomeno sonoro. Con il quarto motivo è stata contestata la mancata contestazione immediata della violazione, ritenendo generica la motivazione riferita alla necessità di ulteriori accertamenti d’ufficio.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto che l’art. 65 del regolamento comunale persegua la tutela della vivibilità urbana, della quiete e del riposo delle persone, bene giuridico distinto dalla tutela dall’inquinamento acustico disciplinata dalla l. 447/1995. La disposizione regolamentare, per le fasce orarie indicate, configura il comportamento consistente nell’emissione di suoni o rumori come oggettivamente idoneo a turbare la quiete, sicché non è necessario dimostrare il superamento dei limiti acustici della zonizzazione comunale né effettuare rilevazioni fonometriche. Il richiamo alla l. 447/1995 contenuto nel comma 12 dell’art. 65 riguarda soltanto la possibilità di derogare, in occasione di particolari eventi, agli orari e ai limiti delle immissioni acustiche e non trasforma i divieti comportamentali del comma 1 in violazioni subordinate al superamento delle soglie tecniche. Le fotografie sono state ritenute idonee a documentare la presenza dell’amplificatore, mentre il verbale della Polizia Locale attestava l’emissione di suoni nelle ore vietate. La questione non riguardava una valutazione tecnica sull’intensità del disturbo, ma la constatazione del comportamento vietato; pertanto la contestazione relativa alla fede privilegiata del verbale è stata ritenuta fuorviante. La perizia prodotta dalla società, dimostrando il rispetto dei limiti acustici di legge, non smentiva l’emissione dei suoni negli orari vietati. Anche la circostanza che l’area fosse priva di edifici residenziali o prossima a uffici giudiziari è stata ritenuta irrilevante, poiché il divieto opera nell’interesse generale della vivibilità urbana e anche in zone di pregio storico-monumentale. È stata inoltre ritenuta legittima la mancata contestazione immediata, poiché gli accertamenti d’ufficio potevano riguardare ulteriori profili, compreso il regolare svolgimento dell’attività di somministrazione. Spese del grado compensate.
Norme richiamate
art. 65, commi 1, 12 e 14, Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana del Comune di Venezia
È vietato turbare in qualsiasi modo la quiete e il riposo delle persone con rumori, suoni (anche a scopo pubblicitario), canti e spettacoli comunque denominati dalle ore 23.01 alle ore 8.00 nonché dalle ore 12.00 alle 15.00.
Il comma 1 configura, nelle fasce orarie previste, un divieto comportamentale volto a tutelare la vivibilità urbana e considera oggettivamente idonea a turbare la quiete l’emissione dei suoni vietati; il comma 12 prevede una limitata disciplina delle deroghe e il comma 14 stabilisce la sospensione dell’attività in caso di reiterazione.
La legge quadro tutela dall’inquinamento acustico e il superamento dei relativi limiti costituisce fattispecie distinta rispetto alla violazione del regolamento comunale diretta a tutelare la quiete e la vivibilità urbana; per quest’ultima non sono necessarie rilevazioni fonometriche.
Il potere regolamentare comunale in materia di tutela della vivibilità urbana si colloca nelle funzioni generali del Comune concernenti l’assetto e l’utilizzazione del territorio.
La mancata contestazione immediata non determina l’illegittimità del provvedimento quando siano necessari ulteriori accertamenti d’ufficio, anche su profili diversi da quello immediatamente percepito dagli agenti.
Massime di principio
- La tutela della quiete e della vivibilità urbana mediante regolamento comunale costituisce un bene giuridico distinto dalla tutela dall’inquinamento acustico disciplinata dalla l. 447/1995; le due forme di tutela possono coesistere, purché la disciplina comunale rispetti i vincoli della normativa statale.
- Quando un regolamento comunale vieta, in determinate fasce orarie, l’emissione di rumori o suoni ritenuti idonei a turbare la quiete, la violazione può essere integrata dalla mera emissione del suono nel periodo vietato, senza necessità di provare il superamento dei limiti fonometrici della zonizzazione acustica.
- Una perizia che dimostri il rispetto dei limiti di emissione acustica previsti dalla normativa sull’inquinamento acustico non esclude la violazione di un distinto divieto regolamentare diretto a tutelare la quiete e la vivibilità del centro urbano.
- La mancata contestazione immediata della violazione non invalida l’accertamento quando l’amministrazione debba svolgere ulteriori verifiche d’ufficio, anche relative al regolare esercizio dell’attività interessata.
- Il verbale fa piena prova fino a querela di falso dei fatti attestati come avvenuti in presenza del pubblico ufficiale; gli ulteriori elementi appresi nel corso dell’indagine conservano comunque l’attendibilità propria dell’atto pubblico e possono essere superati solo mediante specifica prova contraria.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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