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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21331/2026 del 10/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato il quadro decisorio di merito, con declaratoria di non doversi procedere per prescrizione quanto al capo A), riqualificato, e proscioglimento dagli altri addebiti. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la decisione di primo grado: per il capo A), riqualificato, era stato dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione; per gli altri addebiti era stato disposto il proscioglimento. Con l'unico motivo deduceva violazione di legge per mancata declaratoria di proscioglimento nel merito per il capo A), invece della sola estinzione per prescrizione. La Corte rileva inoltre che la memoria difensiva è stata depositata oltre il termine di cui agli artt. 610 e 611 c.p.p. Il motivo viene ritenuto manifestamente infondato perché, in assenza di specifiche deduzioni e di una evidente emergenza dagli atti idonea a dimostrare l'innocenza dell'imputato, non può essere pronunciata immediatamente assoluzione ex art. 129, comma 2, c.p.p., prevalendo la declaratoria di estinzione del reato.

Norme richiamate

  • art. 611, comma 1, c.p.p.

    La memoria difensiva depositata oltre il termine di dieci giorni non è tempestiva, poiché l'art. 610, comma 1, richiama tale termine.

  • art. 610, comma 1, c.p.p.

    Rinvia al termine di dieci giorni previsto per il deposito di memorie.

  • art. 129, comma 2, c.p.p.

    L'assoluzione immediata può essere pronunciata solo quando dagli atti emerga in modo evidente una causa di proscioglimento nel merito; in mancanza, prevale la declaratoria di estinzione del reato.

  • art. 611 c.p.p.

    Richiamato come base del termine per il deposito della memoria difensiva.

  • art. 610 c.p.p.

    Richiamato per il rinvio al termine di dieci giorni per il deposito della memoria.

Massime di principio

  • Quando l'imputato ricorre per cassazione contro una sentenza che ha dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione, non rinunciando alla prescrizione, deve dedurre motivi specifici e fondati su una chiara evidenza degli atti tali da imporre una assoluzione nel merito ex art. 129, comma 2, c.p.p.
  • In assenza di una manifesta evidenza documentale della sussistenza di una causa di proscioglimento nel merito, la declaratoria di prescrizione prevale e il ricorso volto a ottenere l'assoluzione immediata è inammissibile o comunque manifestamente infondato.
  • Il giudizio di legittimità non consente di sostituire alla declaratoria di estinzione del reato una pronuncia assolutoria se la prova liberatoria non emerge in modo immediato e inequivoco dagli atti.
  • Le memorie difensive devono essere depositate nel termine previsto dagli artt. 610 e 611 c.p.p.; il deposito tardivo non produce effetti utili nel giudizio di cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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