Cassazione Penale, Sentenza n. 43837/2022 del 18/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente denunciava: 1) violazione di legge per omissione della rinnovazione probatoria ex art. 603, comma 3-bis, c.p.p. in relazione all'audizione di testimoni le cui dichiarazioni erano state rivalutate in appello e ritenute decisive per la riforma della sentenza di primo grado; 2) illogicità e insufficiente "motivazione rafforzata" da parte della Corte d'appello nell'operare la riforma ai soli effetti civili; 3) vizi di motivazione nella liquidazione del danno in favore delle parti civili; 4) vizi nel computo delle spese liquidate alle parti civili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello abbia riformato la decisione di primo grado, ai soli effetti civili, sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità delle dichiarazioni di testimoni (in particolare l'operante Angiuoli) e della stessa imputata senza procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale come richiesto dall'art. 603, comma 3-bis, c.p.p. Conseguentemente la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado d'appello.
Norme richiamate
art. 603, comma 3-bis, c.p.p. (introdotto dalla L. n. 103/2017)
Quando il giudice d'appello riformi una decisione assorbente del primo grado basandosi su diverso apprezzamento di prove dichiarative ritenute decisive, è obbligatoria la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale; in difetto opera l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio civile.
Sentenze Sez. Unite (ex multis: n. 27620/2016 Dasgupta; n. 18620/2017 Patalano; n. 22065/2021 Cremonini)
Confermano il principio secondo cui l'apprezzamento difforme dell'attendibilità di prove dichiarative da parte del giudice d'appello impone la rinnovazione dell'istruttoria e, dopo l'intervento normativo, il rinvio al giudice civile per nuovo giudizio quando la riforma riguarda i soli effetti civili.
Ha introdotto il comma 3-bis nell'art. 603 c.p.p., disciplinando le conseguenze procedurali quando l'appello si fonda su diversa valutazione di prove dichiarative.
Massime di principio
- Se la Corte d'appello riforma una sentenza di primo grado basandosi su un diverso apprezzamento dell'attendibilità di dichiarazioni testimoniali ritenute decisive, deve essere disposta la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale secondo l'art. 603, comma 3-bis, c.p.p.; in mancanza la decisione è annullabile.
- La riforma ai soli effetti civili imposta dall'apprezzamento diverso della prova dichiarativa non può avvenire senza un "rafforzamento" della motivazione e senza la verifica probatoria integrale: l'omissione genera il rinvio per nuovo giudizio civile.
- I profili di motivazione relativi a liquidazione del danno e spese richiedono specifica e adeguata considerazione; vizi in tali parti possono costituire ulteriore motivo di annullamento o rinvio.
- Per il ricorrente è strategico denunciare in Cassazione la mancata rinnovazione probatoria o la motivazione insufficiente quando l'appello si fonda su rivalutazione di testimonianze decisive; ciò ha elevata probabilità di successo giurisprudenziale.
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