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Sentenza

Sentenza del 08/05/2018 n. 2965 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Notificazioni - Cartella di pagamento - - ricevuta

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione è stata respinta. Quando la cartella viene notificata mediante invio diretto di una raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, si applicano le regole del servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982. Di conseguenza, la consegna della raccomandata al portiere è sufficiente ai fini del perfezionamento della notifica e non è necessario inviare una seconda raccomandata al destinatario.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contestazione riguardava la regolarità della notifica della cartella di pagamento, ricevuta dal portiere anziché personalmente dal destinatario. Il contribuente sosteneva, in sostanza, che fosse necessaria una seconda raccomandata informativa, secondo le garanzie previste dalla legge n. 890 del 1982 per le notificazioni a mezzo posta.

Norme richiamate

  • Art. 26, comma 1, seconda parte, D.P.R. n. 602 del 1973

    La disposizione consente la notificazione della cartella di pagamento anche mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento. In tale ipotesi, la notificazione segue le regole del servizio postale ordinario.

  • Legge n. 890 del 1982

    Le formalità specifiche previste per le notificazioni a mezzo posta dalla legge n. 890 del 1982, compreso l'invio della seconda raccomandata informativa in determinati casi, non si applicano alla notificazione diretta della cartella mediante raccomandata ordinaria.

Massime di principio

  • Per le cartelle di pagamento inviate direttamente dal concessionario tramite raccomandata con avviso di ricevimento, occorre distinguere tra notificazione postale diretta e notificazione eseguita da un ufficiale notificatore secondo la legge n. 890 del 1982.
  • Nella notificazione diretta regolata dal servizio postale ordinario, la consegna al portiere può perfezionare la notifica senza necessità di una seconda raccomandata informativa, salvo specifiche irregolarità della spedizione o della consegna.
  • La semplice circostanza che la cartella non sia stata consegnata personalmente al destinatario non determina, da sola, l'invalidità della notifica.
  • In casi analoghi è essenziale verificare la modalità concreta di notificazione, l'avviso di ricevimento, l'indicazione del soggetto che ha ricevuto l'atto e il rispetto delle regole del servizio postale applicabile.

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