Sentenza del 08/05/2018 n. 2965 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Notificazioni - Cartella di pagamento - - ricevuta
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. Quando la cartella viene notificata mediante invio diretto di una raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, si applicano le regole del servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982. Di conseguenza, la consegna della raccomandata al portiere è sufficiente ai fini del perfezionamento della notifica e non è necessario inviare una seconda raccomandata al destinatario.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contestazione riguardava la regolarità della notifica della cartella di pagamento, ricevuta dal portiere anziché personalmente dal destinatario. Il contribuente sosteneva, in sostanza, che fosse necessaria una seconda raccomandata informativa, secondo le garanzie previste dalla legge n. 890 del 1982 per le notificazioni a mezzo posta.
Norme richiamate
Art. 26, comma 1, seconda parte, D.P.R. n. 602 del 1973
La disposizione consente la notificazione della cartella di pagamento anche mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento. In tale ipotesi, la notificazione segue le regole del servizio postale ordinario.
Le formalità specifiche previste per le notificazioni a mezzo posta dalla legge n. 890 del 1982, compreso l'invio della seconda raccomandata informativa in determinati casi, non si applicano alla notificazione diretta della cartella mediante raccomandata ordinaria.
Massime di principio
- Per le cartelle di pagamento inviate direttamente dal concessionario tramite raccomandata con avviso di ricevimento, occorre distinguere tra notificazione postale diretta e notificazione eseguita da un ufficiale notificatore secondo la legge n. 890 del 1982.
- Nella notificazione diretta regolata dal servizio postale ordinario, la consegna al portiere può perfezionare la notifica senza necessità di una seconda raccomandata informativa, salvo specifiche irregolarità della spedizione o della consegna.
- La semplice circostanza che la cartella non sia stata consegnata personalmente al destinatario non determina, da sola, l'invalidità della notifica.
- In casi analoghi è essenziale verificare la modalità concreta di notificazione, l'avviso di ricevimento, l'indicazione del soggetto che ha ricevuto l'atto e il rispetto delle regole del servizio postale applicabile.
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