Cassazione Penale, Ordinanza n. 14007/2025 del 09/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, tramite procuratore speciale, ha impugnato la sentenza della Corte di appello che, all'esito di un concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., aveva applicato la pena concordata dalle parti. Con un unico motivo ha dedotto il vizio di omessa motivazione, lamentando in sostanza che la Corte territoriale non avesse adeguatamente motivato il proprio provvedimento. La Cassazione ha rilevato che il ricorso non specificava quali fossero i temi o i motivi non rinunciati sui quali la Corte di appello avrebbe omesso di pronunciarsi, limitandosi a censurare in modo generico il difetto di motivazione. In presenza di sentenza emessa a seguito di rinuncia ai motivi di appello, sono invece proponibili solo doglianze attinenti alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e alla difformità della pronuncia rispetto all'accordo, mentre restano precluse le censure sui motivi rinunciati e sulla mancata valutazione di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., salvo la denuncia di illegalità della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza di omessa motivazione fosse estranea ai limiti del ricorso consentito avverso una sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., perché non riguardava la formazione del concordato, il consenso del pubblico ministero o un'eventuale difformità della decisione rispetto all'accordo, né deduceva l'illegalità della sanzione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
accordo raggiunto ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.
Nel concordato in appello il ricorso per cassazione è ammesso solo per vizi relativi alla formazione della volontà di aderire all'accordo, al consenso del pubblico ministero e alla corrispondenza della decisione all'accordo stesso; non sono deducibili censure sui motivi rinunciati o sulla motivazione in sé, salvo illegalità della pena.
mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
Nel giudizio definito con concordato in appello non è deducibile in cassazione la mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., poiché la cognizione del giudice è limitata ai motivi non rinunciati.
ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso una sentenza di appello resa a seguito di concordato ex art. 599-bis c.p.p. sono deducibili soltanto censure inerenti alla formazione del consenso al concordato, al consenso del pubblico ministero e alla corrispondenza tra accordo e decisione del giudice.
- Sono inammissibili le doglianze che ripropongano motivi di appello rinunciati, nonché quelle che lamentino genericamente un difetto di motivazione senza indicare specifici temi non rinunciati rimasti privi di risposta.
- La mancata verifica delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è, di regola, motivo deducibile in cassazione quando la sentenza impugnata sia il prodotto di un concordato in appello e l'impugnazione devolva solo questioni non rinunciate.
- La censura sulla determinazione della pena è proponibile in cassazione soltanto se la sanzione sia illegale, cioè fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge; non basta contestare il mero apprezzamento sanzionatorio nel quadro dell'accordo.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, se la causa di inammissibilità è ascrivibile a colpa, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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