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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03216/2025 del 27/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'imputato perché sottoscritto personalmente, quindi in violazione della regola sulla necessaria firma difensiva prevista per il ricorso per cassazione. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 18/04/2024. La Corte di cassazione ha rilevato che il ricorso era sottoscritto personalmente dall'imputato, in violazione dell'art. 613, comma 1, c.p.p., come modificato dalla legge n. 103 del 2017. Da ciò ha tratto la conseguenza che l'impugnazione non poteva validamente instaurare un rapporto processuale di impugnazione, sicché il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile de plano. La decisione contiene anche la condanna alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    come modificato dalla legge 103 del 2017

    Il ricorso per cassazione richiede una sottoscrizione difensiva; la sottoscrizione personale dell'imputato viola la norma e impedisce originariamente la valida instaurazione del rapporto di impugnazione.

  • legge n. 103 del 2017

    La modifica legislativa richiamata dalla Corte è posta a fondamento dell'irrilevanza della sottoscrizione personale del ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la sottoscrizione da parte dell'imputato, in assenza della necessaria firma del difensore abilitato, determina l'inammissibilità originaria dell'impugnazione.
  • La mancanza del requisito formale della sottoscrizione difensiva impedisce la valida instaurazione del rapporto di impugnazione e consente la declaratoria di inammissibilità de plano.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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